Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15950 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 29/07/2016), n.15950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5177-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO

7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA GIUSEPPE REBECCHI giusta procura

speigile a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di VICENZA, in persona Prefetto in carica, elettivamente

domiciliata in ROMA0, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 566/2014 del GIUDICE DI PACE di VICENZA del

9/12/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Migliaccio Luigi (delega verbale) difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il Giudice di pace di Vicenza ha respinto il ricorso del sig B.A., di nazionalità marocchina, avverso il decreto di espulsione n. 55/2014 emesso nei suoi confronti dal Prefetto il 24 settembre 2014 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), nonchè i motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio dal ricorrente per impugnare il successivo decreto prefettizio di espulsione, n. 58/2014, emesso il 4 novembre 2014 e del tutto identico al precedente, salvo l’aggiunta che il B. non aveva ottemperato all’intimazione di lasciare il territorio nazionale impartitagli con il primo decreto. Il giudice ha ritenuto, tra l’altro, che il ricorrente non avesse titolo per ottenere il permesso di soggiorno e che non sussistesse la ragione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), cit., data la sua pericolosità sociale accertata nel provvedimento espulsivo.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione per un solo, complesso motivo, cui l’autorità intimata ha resistito con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso.

L’avvocato del ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, art. 5, comma 5, art. 5 bis e art. 19, comma 2, lett. c), si deduce che il Giudice di pace avrebbe dovuto:

a) anzitutto verificare se il ricorrente avesse diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. d), in quanto padre naturale di un minore cittadino italiano, non essendo necessario il requisito della convivenza, del resto nella specie accertata dallo stesso giudice e dovendo prevalere in tale situazione, il superiore interesse del minore sull’affermata pericolosità sociale dell’interessato;

b) in subordine, attesa la convivenza del ricorrente con il figlio minore cittadino italiano, prendere atto della causa di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c).

2.1. – La censura sub a) è infondata, atteso che il possesso dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno non equivale ad inespellibilità e non impedisce, di per sè, l’espulsione allorchè il permesso di soggiorno non sia stato ottenuto nè penda il procedimento amministrativo sulla relativa domanda.

2.2. – La censura sub b) è invece fondata.

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), è escluso soltanto “nei casi previsti dall’art. 13, comma 1″, vale a dire per le espulsioni disposte (per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” dal “Ministro dell’interno I… dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”, non anche nel caso di espulsione prefettizia ai sensi del medesimo art. 13, comma 2 che ricorre nella specie.

3. – Il ricorso va in conclusione accolto in relazione alla censura subordinata e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al capoverso del par. 2.2.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Vicenza in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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