Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15950 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 20/07/2011), n.15950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10678/2010 proposto da:

P.R., Z.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CANDIA 50, presso lo studio dell’avvocato

CONTUCCI LORENZO, rappresentati e difesi dagli avvocati ZILIO

Roberto, SPANGARO SANDRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FUTURA SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

GIGLI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCALETTARIS PAOLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

APPLICATORI SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE

dell’1.7.09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Sandro Spangaro che si riporta agli

scritti, nel merito preliminarmente pone il problema che il

controricorrente, non avendo chiesto di poter parlare, non può

essere ascoltato;

udito per la controricorrente l’Avvocato Pier Luigi Sestili (per

delega avv. Giuseppe Gigli) il quale si astiene al processo per

adesione all’astensione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per il rigetto dell’istanza dell’avvocato

Spangaro; nuovo ruolo per adesione all’astensione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che Z.R. e P.R., coniugi in regime di comunione dei beni, con citazione in data 30.10.2001, convenivano innanzi al Tribunale di Udine la Futura s.r.l., quale società venditrice ad essi istanti di un immobile e di un’autorimessa in (OMISSIS), per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti a frequenti infiltrazioni d’acqua in detti immobili;

costituitasi la Futura, su istanza di quest’ultima si costituiva a sua volta la Cooperativa Applicatori s.r.l., quale esecutrice di opere di impermeabilizzazione riguardanti detti immobili;

il Tribunale di Udine, con sentenza n. 162/2006, rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di decadenza in ordine alla denuncia dei vizi in questione;

a seguito dell’appello del Z. e della P., costituitesi le società appellate, la Corte d’Appello di Trieste, con la decisione in esame, depositata in data 20.10.2009, rigettava il gravame;

ricorrono per cassazione il Z. e la P., mentre resiste con controricorso la Futura s.r.l. ed entrambe le parti hanno depositato memoria;

con i due motivi di ricorso si deduce, rispettivamente, violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine al termine di prescrizione in questione e nonchè difetto di motivazione in ordine ai danni in questione;

è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. (con cui è stato chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso);

all’odierna udienza il difensore della parte resistente Futura srl ha, con relativa istanza, aderito all’astensione degli avvocati dalle udienze;

il difensore della parte ricorrente Z.R. e P.R. ha sostenuto l’inammissibilità di detta istanza in quanto non preceduta da richiesta di essere sentito in Camera di consiglio;

detta eccezione di parte ricorrente non merita accoglimento in quanto, in mancanza di esplicita previsione legislativa, con particolare riferimento al disposto dell’art. 380 bis c.p.c., non è configurabile detta decadenza dall’audizione in Camera di consiglio, per cui ben poteva, nell’odierna udienza, il difensore di parte resistente intervenire con dichiarazione di aderire alla astensione degli avvocati.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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