Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15950 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 08/06/2021), n.15950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27000/2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI

S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE DORSI;

– ricorrente –

contro

PRESTIGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

P.M., in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANO SOMMEILLER, 28, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA

NOCITO, rappresentati e difesi dall’avvocato UGO MORGANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/09/2017 R.G.N. 523/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 11 settembre 2017, la Corte d’Appello di Ancona ha accolto l’appello proposto dalla Prestigio s.r.l. e da P.M. e dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato in solido gli appellanti, in favore di F.C., al risarcimento del danno per effetto delle molestie asseritamente subite;

– in particolare, la Corte territoriale ha escluso la solidarietà tra i due appellanti avendo ritenuto l’azione intentata dalla lavoratrice di carattere contrattuale ed essendo il rapporto di lavoro intercorso unicamente con la società e non con il P.;

– ha negato, poi, il giudice di secondo grado, la sussistenza delle lamentate molestie, sulla base delle risultanze probatorie raggiunte;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, F.C., affidandolo a due motivi;

– resistono, con controricorso, la Prestigio s.r.l. e P.M..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 190 del 2006, art. 40, con riguardo all’onere probatorio circa i comportamenti antidiscriminatori allegati;

– con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– il secondo motivo è inammissibile;

– con riguardo alle doglianze confluenti dell’art. 360, comma 5, n. 5, va rilevato, infatti, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017);

– nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale, piuttosto, parte ricorrente insiste per una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalle testi escusse – e reputate inadeguate anche in quanto de relato actoris estrinsecandosi le stesse in generiche dichiarazioni concernenti due sole occasioni nelle quali, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, il P. avrebbe posto in essere un atteggiamento molestatore;

– orbene una diversa valutazione di tali emergenze, considerate dalla Corte di una labilità tale da non poter neanche assurgere ad indizio, deve reputarsi attività meramente di merito e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità;

– passando ad esaminare il primo motivo, va rilevato, preliminarmente, che, anche con riguardo ad esso, sebbene parte ricorrente lamenti una violazione di legge, in realtà le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto tentandosi di portare di nuovo all’attenzione del giudice di legittimità la determinazione inerente la valutazione dell’attività posta in essere;

– la Corte territoriale, invero, ha escluso la natura discriminatoria e ascrivibile alla molestia giuridicamente rilevante nelle condotte denunciate dalla F. rilevando che il datore di lavoro è tenuto a provare l’insussistenza dell’intento discriminatorio solo qualora il lavoratore abbia fornito elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione di discriminazione;

– in particolare, in disparte il riferimento all’art. 2729 c.c., il giudice di secondo grado ha escluso che gli elementi probatori raccolti rivestissero la valenza di elementi di fatto nei termini suggeriti del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, onde trasferire l’onere della prova in capo al datore di lavoro;

– così facendo, il giudice d’appello si è attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della direttiva 2006/54/CE, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, solo una volta che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso (Cass. n. 14206/2013; Cass. n. 17832/2015; Cass. n. 2113/2016; Cass. n. 25543/2018);

– analogo principio è stato affermato, in relazione all’interpretazione dell’art. 19 della richiamata direttiva, dalla Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che “spetta alla lavoratrice che si ritenga lesa dall’inosservanza nei propri confronti del principio della parità di trattamento dimostrare, dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a qualsiasi altro organo competente, fatti od elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, punto 29)…. E’ solo nel caso in cui la lavoratrice interessata abbia provato tali fatti od elementi di prova che si verifica un’inversione dell’onere della prova e che spetta alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, punto 30)” (Corte di Giustizia 19.10.2017 in causa C – 531/15 Otero Ramos);

– la ricorrente, d’altro canto, pur denunciando la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto, in realtà non formula specifiche censure inerenti la correttezza giuridica della soluzione adottata, bensì, analogamente a quanto si è rilevato in relazione all’altro motivo, si duole della valutazione delle risultanze processuali che, a suo dire, offrivano elementi sufficienti a far ritenere assolto l’onere gravante sulla lavoratrice e, comunque, provata la sussistenza di comportamenti antidiscriminatori;

– in contrario, la Corte ha in radice escluso la pur minima valenza probatoria agli elementi raccolti circa le molestie genericamente allegate dalla lavoratrice, peraltro neanche riportate, nella loro essenza, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.250,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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