Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15950 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., rappresentata e difesa, giusta delega in calce al

ricorso, dall’Avv. DI NAPOLI Nicola, elettivamente domiciliata nel

relativo studio in Roma, Via R. Grazioli Lante n. 78;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. FISCHETTI Ignazio Marcello, giusto

art. 22 dello Statuto Comunale e determina dirigenziale n. 100/2008,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Carracci n. 1 presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Dragona;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73 della Commissione Tributaria Regionale di

Bari Sezione Staccata di Taranto n. 29, in data 16.03.2007,

depositata il 09.10.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti, pure, l’Avv. Nicola Di Napoli per la ricorrente, nonchè

l’Avv. Sebastiano Mastrobuono, per delega del difensore Avv.

Fischietti, per il controricorrente;

Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6319/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 73 pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Taranto n. 29, il 16.03.2007 e DEPOSITATA il 09 ottobre 2007.

il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di pagamento relative ad I.C.I. per gli anni dal 1997 al 2000, è affidato a tre motivi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., L. n. 212 del 1990, art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 241 del 1990, nonchè del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 29.

In relazione al primo mezzo viene formulato quesito con cui si richiede la Corte perchè dica se vi è stata falsa applicazione dell’art. 160 cod. proc. civ..

Con il quesito formulato in ordine al secondo motivo, la Corte è richiesta di accertare se vi è stata violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), e della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con il terzo quesito si chiede accertarsi se vi è stata violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 29.

Con riferimento a tutti e tre i quesiti la Corte è richiesta, altresì, per l’enunciazione del principio di diritto.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I tre quesiti, non risultano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che i difensori delle parti presenti all’udienza camerale, hanno rappresentato l’esigenza di un rinvio del processo, essendo in corso trattative per definire bonariamente la causa;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per le ragioni evidenziate in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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