Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1595 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16050-2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO BIZZARRI, NICOLA CITTADINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 778/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti G.M. impugna per cassazione l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Perugia in riforma dell’impugnata decisione di primo grado ha confermato l’ordinanza ingiunzione adottata nei suoi confronti dall’Ufficio “Territoriale del Governo di (OMISSIS) a fronte della consumata violazione della L. 15 dicembre 1990, art. 2, irrogante la sanzione pecuniaria di Euro 3000,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 36 mesi.

Il mezzo così proposto si vale di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione c/o falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, artt. 4 e 8, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, e del D.M. 4 agosto 2005, art. 4, in ragione del fatto che l’impugnato provvedimento era stato sottoscritto da un vice prefetto aggiunto in difetto di delega da parte del prefetto, cui compete per legge il potere sanzionatorio in relazione al menzionato illecito e del fatto che il decidente era stato vanamente sollecitato a richiedere all’amministrazione intimata le informazioni circa il conferimento della delega in favore del viceprefetto firmatario dell’atto.

3. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito precisate ed il suo fondamento assorbe il secondo motivo di ricorso.

4. Eppur vero, sulla verità storica del fatto rapportato, che questa Corte, conscia delle distinzioni che qualificano ciascuno dei tre profili professionali in cui si articola la carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario, vice prefetto aggiunto), ha, a più riprese, affermato il principio, segnatamente in relazione alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada, secondo cui, mentre le prime due funzioni sono scambievoli nel senso che il prefetto può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento, onde quest’ultimo è investito ex lege del potere di sottoscrivere gli atti di competenza prefettizia, per la firma da parte di altri funzionari ed in particolare da parte del vice prefetto, ancorchè nulla osti a che anche il potere di firma sia fatto oggetto di delega, si rende, tuttavia, necessario l’adozione di un formale provvedimento che investa il funzionario delegato del relativo potere (Cass. Sez. VI-II 19/02/2014, n. 3904).

Senonchè, si precisa, il conferimento di detto potere è assistito da una presunzione iuris tantum (Cass., Sez. 1, 2/02/2005,n. 2085), sicchè è onere della parte che intenda opporre il fatto contrario, con la conseguenza che nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, essa è tenuta comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, diversamente restando ferma la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio che non può reputarsi perciò superata (Cass., Sez. II, 10/05/2010, n. 11283).

4. Ora va da sè che, se il provvedimento opposto è assistito in parte qua da una presunzione di legittimità, la denunciata violazione di legge non sussiste, poichè in ragione di ciò la quaestio iuris non è più se il viceprefetto potesse o meno nelle circostanze di specie sottoscrivere l’atto, ma se nei suoi confronti fosse stato adottato un formale provvedimento di delega.

E tuttavia non registra neppure contestazioni il fatto che il decidente fosse stato investito della richiesta di chiedere informazioni all’amministrazione resistente ex art. 213 c.p.c., e che tale richiesta sia rimasta inascoltata, non avendone dato contezza il Tribunale nell’esposizione delle ragioni della decisione. Ne discende perciò che la decisione si rivela in parte qua viziata, osservato anche che, assolvendo l’onere di autosufficienza, il ricorrente si è dato cura di allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, rimarcandone la decisività in rapporto alla res in discussione ed insieme indicando dove e quando la relativa istanza era stata proposta.

5. Il ricorso va dunque accolto e, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata per un nuovo giudizio avanti al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Perugia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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