Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1595 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13525-2012 proposto da:

ITALCO THE BUILDER NIG LTD, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO LUIGI CAZZETTA;

– ricorrente –

contro

C.G. SRL – (OMISSIS) – IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 101E, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA BELTRAMI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1007/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato Beltrami Patrizia difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 122/2007 il Tribunale di Como, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento della committente Italco The Builder Nig. Ltd. dei contratti di appalto stipulati il (OMISSIS) con Clerici srl, condannava l’attrice Italco a pagare a titolo di danni Euro 350.000 oltre interessi legali dalla pronunzia al saldo. Proponeva appello l’attrice lamentando che il giudice aveva escluso l’inadempimento della convenuta, che si era rifiutata illegittimamente di consegnare la fornitura, e, pur in assenza di prova, aveva riconosciuto a titolo di danno l’intero prezzo pattuito erroneamente determinato senza considerare l’ultimo acconto versato.

Chiedeva la risoluzione per inadempimento dell’appellata, la restituzione degli acconti e la rifusione di tutte le somme corrisposte allo spedizioniere.

L’appellata chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza 12.4.2011 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma, condannava l’appellante a pagare a titolo di danni Euro 132.864,96 oltre interessi legali come stabiliti dal primo giudice e compensava in parte le spese richiamando le pattuizioni tra le parti secondo le quali la consegna del materiale sarebbe avvenuto “Porto franco ns. fabbrica, caricato da ns. personale, a ns. spese, su Vs. container”, i successivi contrasti relativi alla mancata sottoscrizione da parte dello spedizioniere della lista di carico nei termini predisposti, e confermando la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c..

Era, invece, fondata la doglianza sull’importo dei danni.

In particolare la Corte territoriale riteneva illegittimo il rifiuto dello spedizioniere incaricato da Italco di sottoscrivere la dichiarazione previa verifica ricevo senza riserve il materiale elencato nella presente lista di carico” osservando che tale dicitura stava ad indicare solo che il materiale era stato effettivamente caricato, senza alcun riconoscimento in ordine alla qualità e conformità del materiale alle previsioni contrattuali.

Non vi era riconoscimento dei vizi come erroneamente allegato dall’appellante.

La richiesta di sottoscrizione, inoltre, non era in contrasto con quanto pattuito dalle parti in ordine alla consegna del materiale.

Stante l’ingiustificato rifiuto dell’appellante di sottoscrivere le liste di carico, pertanto, legittimo era stato il rifiuto dell’appellata di consegnare il materiale, con la conseguenza che la mancata esecuzione dei contratti andava addebitata esclusivamente alla Italco.

Ricorre Italco The Builder Nig. Ltd con sei motivi, resiste con controricorso Clerici srl, eccependo l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1372 e 1375 c.c., art. 23 Cost., nullità della sentenza in ordine all’esame congiunto dei primi sei motivi di appello ed alla dicitura “senza riserve” nella nota di carico.

Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione riportando parzialmente l’atto di appello, la comparsa avversaria e lamentando la mancata risposta al secondo motivo di appello con cui si deduceva che per il container caricato il (OMISSIS) la Clerici si era impegnata a provvedere al carico odiernò.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1362 e ss c.c., richiamando l’atto di appello in relazione alla dicitura senza riserve”.

Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione dell’art. 1455 c.c., in ordine alla ritenuta gravità dell’inadempimento, che non sarebbe stata valutata. Col quinto motivo si denunzia omessa motivazione sul quinto motivo di appello con cui si deduceva che, a seguito di accordi intercorsi tra il 4 ed il 5 ottobre, la controparte era tenuta a rinunciare alla lettera di credito e che il suo comportamento era stato inadempiente ed in mala fede.

Col sesto motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., in relazione al risarcimento danni.

Premesso che l’eccezione di nullità della procura sottoscritta da D.C. è infondata in quanto nel testo sia del ricorso sia della procura si fa riferimento alla sua qualità di rappresentante legale, le censure non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha interpretato le pattuizioni tra le parti pervenendo alla decisione impugnata.

In particolare, come dedotto, ha ritenuto illegittimo il rifiuto dello spedizioniere incaricato da Italco di sottoscrivere la dichiarazione “previa verifica ricevo senza riserve il materiale elencato nella presente lista di carico” osservando che tale dicitura stava ad indicare solo che il materiale era stato effettivamente caricato, senza alcun riconoscimento in ordine alla qualità e conformità del materiale alle previsioni contrattuali.

Non vi era riconoscimento dei vizi come erroneamente allegato dall’appellante.

La richiesta di sottoscrizione, inoltre, non era in contrasto con quanto pattuito dalle parti in ordine alla consegna del materiale.

Stante l’ingiustificato rifiuto dell’appellante di sottoscrivere le liste di carico, pertanto, legittimo era stato il rifiuto dell’appellata di consegnare il materiale, con la conseguenza che la mancata esecuzione dei contratti andava addebitata esclusivamente alla Italco.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04, n. 15381, 23.7.04, n. 13839, 21.7.04, n. 13579, 16.3.04, n. 5359, 19.1.04, n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra, la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1, eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell’art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00. n. 10250, 18.7.00. n. 9438, 19.5.00, n. 6482, 11.8.99, n. 8590, 23.11.98, n. 11878, 23.2.98, n. 1940, 26.6.97, n. 5715, 16.6.97, n. 5389).

Ciò consente di rigettare il primo ed il terzo motivo che propongono censure di merito rispetto ad una motivazione non illogica.

In ordine al secondo motivo va osservato che le doglianze sono state implicitamente disattese ed, in ogni caso, non era precluso alla Corte territoriale trattare congiuntamente i primi sei motivi per cui vi è stata una valutazione complessiva logica e sufficiente.

In ordine al quarto motivo va osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento è prerogativa del giudice di merito che lo ha ritenuto di non scarsa importanza (pagina sette della sentenza).

In ordine al quinto valgono le considerazioni svolte per il secondo mentre il sesto motivo, pur in parte titolato come violazione di legge, propone un riesame del merito precluso in questa sede, posto che la sentenza alle pagine undici e dodici ha dato una motivazione sufficiente sui criteri di liquidazione del danno, ha parzialmente accolto l’appello della ricorrente sul punto riconoscendo il lucro cessante nel 20% del prezzo pattuito ed il danno emergente nel 50% dei presunti costi di produzione, indicando gli elementi di riscontro nella documentazione che elencava una serie di attrezzature presenti anche nei contratti stipulati da Italco.

Nè il giudizio di legittimità è un terzo grado di merito per riproporre gli argomenti della fase di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 6200 di cui 6000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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