Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15949 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 29/07/2016), n.15949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1189-2015 proposto da:
SIDERCOMIT SRL, ASRLY SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliate presso la CORTE DI CASSAZIONE,
PIAZZA CAVOUR, ROMA, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato
GIUSEPPE PIERFRANCESCO MUSSUMECI, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO TRATTAMENTI CIVIDALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO N.58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FRUTTAROLO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE del 23/10/2014, depositato
il 04/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PIERFRANCESCO MUSSUMECI, difensore dei
ricorrenti, che chiede il rinvio alla Pubblica Udienza;
udito l’Avvocato CAMPISE SERGIO, giusta delega allegata al verbale
dell’Avvocato COSSU, difensore del controricorrente, che si riporta
agli scritti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in cui si legge quanto segue:
“1. – Il Tribunale di Udine ha respinto il reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26 proposto dalla Easrly s.p.a. e dalla I.R. s.r.l. avverso il decreto in data 10 luglio 2014, con cui il giudice delegato, in surroga del comitato dei creditori non ancora costituito, aveva autorizzato il curatore del fallimento Trattamenti Cividale s.r.l. a richiedere la restituzione di due rami di azienda – rispettivamente affittati dalla società in bonis a ciascuna delle predette società reclamanti – sul presupposto della nullità o inefficacia dei relativi contratti, e comunque a sciogliersi dai contratti medesimi ai sensi L. Fall., art. 79.
Le società reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura, cui la curatela fallimentare intimata ha resistito con controricorso.
2. – Va accolta l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla curatela controricorrente.
Anzitutto, infatti, il ricorso, in quanto proposto anche contro il curatore fallimentare personalmente, è inammissibile non essendo quest’ultimo stato parte del giudizio di merito.
Il ricorso, inoltre, è inammissibile anche in quanto proposto nei confronti del fallimento, attesa la mancanza di decisorietà del provvedimento impugnato, il quale non decide una controversia con efficacia di giudicato, bensì attiene all’esercizio di poteri meramente ordinatori del giudice delegato (resi ancor più evidenti, nella specie, dal carattere surrogatorio di poteri normalmente spettanti al comitato dei creditori), nell’ambito della sua funzione tutoria e di controllo dell’operato del curatore, e aventi rilievo esclusivamente interno alla procedura fallimentare; sì che resta impregiudicata la facoltà dei terzi controinteressati, come le società reclamanti e ora ricorrenti, di tutelare i propri diritti nella sede giurisdizionale contenziosa (cfr., da ult., Cass. 1240/2013, 8870/2012, 24019/2010, 18622/2010).”;
che detta relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016