Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15949 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25118/2011 R.G. proposto da:

Italfondiario s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), quale procuratore di Castello

Finance s.r.l. e di Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio

Costantino e Salvatore Vasta, elettivamente domiciliata presso il

loro studio, in Roma via Cassiodoro 1/a.

– ricorrente –

contro

N.G. (C.F. (OMISSIS)), N.R. (C.F. (OMISSIS)),

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F.), in persona del curatore

pro tempore.

– intimati –

avverso la sentenza n. 830/2011 della Corte d’appello di Bari,

depositata il giorno 22 settembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva depositata il 28 giugno 2006 la Corte d’appello di Bari, giudicando sul gravame proposto da N.G. e N.R., in contraddittorio con il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., Intesa Gestione Crediti s.p.a. e Banca Intesa s.p.a., dichiarò la nullità di talune clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente, in precedenza sottoscritto tra Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. – dante causa delle appellate – e la (OMISSIS) s.r.l. in bonis.

Avverso detta sentenza propose giudizio di revocazione Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l. e della Banca Intesa s.p.a., assumendo l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, per avere dichiarato la nullità di clausole contrattuali di un negozio mai stipulato tra le parti.

Con sentenza depositata il 22 settembre 2011, la Corte d’appello di Bari respinse la domanda di revocazione, precisando che, mentre si mostrava irrilevante l’eventuale errore sulla data in cui il contratto sarebbe stato stipulato, era comunque incontroverso che il giudice del gravame avesse esaminato un documento contrattuale, di cui aveva anche riprodotto in motivazione talune clausole.

Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l. e di Intesa San Paolo s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza; non hanno spiegato difese le parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce Italfondiario s.p.a. vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello, in maniera insufficiente e contraddittoria, ritenuto l’esistenza in atti di un contratto di apertura di credito mai sottoscritto tra le originarie parti del giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

La medesima ricorrente, invero, ha dedotto in seno al ricorso che la sentenza non definitiva, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari in data 28 giugno 2006 e oggetto dell’odierno giudizio di revocazione, è stata cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello, da questa Suprema Corte (Cass. 31/05/2012, n. 8777).

Deve trovare allora applicazione il principio, già affermato da questa Corte, a tenore del quale, proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione (Cass. 12/08/2000, n. 10759).

3. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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