Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15949 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8914/2010 proposto da:

EULER HERMES SIAC SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA

Gregorio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IANNOTTA ANTONELLA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA BREDA FUCINE SPA IN LCA (OMISSIS) (patrimonio separato

Safim Factor SpA in Lca) in persona del Commissario Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore della Società Ligestra a r.l. e

per essa del Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NICOLO1 PORPORA 16, presso lo studio

dell’avvocato GAMBINO Agostino, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MOLE’ MARCELLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 4812/1999 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.12.09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente gli Avvocati Gregorio Iannotta e Antonella

Iannotta che si riportano ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marcello Molè che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.p.a. Euler Hermes SIAC propone tre motivi di ricorso per cassazione contro l’ordinanza 3-14 dicembre 2009, emessa dalla Corte di appello di Roma nella causa pendente fra la s.p.a. Nuova Breda Fucine in l.c.a., appellante, e la s.p.a. Euler Hermes SIAC-Società Italiana Assicurazione Crediti.

Il provvedimento impugnato ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, avente per oggetto la revoca dell’ordinanza collegiale con cui la stessa Corte di appello ha deferito d’ufficio giuramento suppletorio al rappresentante legale della Nuova Breda Fucine.

2.- Resiste l’intimata con controricorso.

3.- Il ricorso è inammissibile.

Trattasi di ricorso straordinario, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., contro un provvedimento della Corte di merito attinente all’istruzione della causa ed all’accertamento dei fatti mediante la raccolta delle prove, provvedimento che, in quanto tale, non ha carattere decisorio, nè ha carattere definitivo, potendo essere revocato dal Collegio, con la sentenza definitiva.

Com’è noto, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso I provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non con riguardo a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, quindi inidonei a conseguire efficacia di giudicato (Cass. Civ. S.U. 23 gennaio 2004 n. 1245 e Cass. Civ. Sez. 3, Sez. 3, 19 febbraio 2003 n. 2505, in relazione ad ordinanze emesse in sede di reclamo contro provvedimento cautelare; Cass. Civ. Sez. 3, 23 maggio 2006 n. 12115, avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione di fissazione dell’udienza di vendita).

I rilievi della ricorrente, secondo cui il provvedimento che ammette il giuramento ha efficacia decisoria per il fatto che il giudice è obbligato ad attenersi a quanto dichiarato dalla parte, senza possibilità di decidere in contrario, non sono in termini e confondono gli effetti del giuramento intangibili come elemento di prova – con il problema dell’ammissibilità del mezzo, che è logicamente e giuridicamente anteriore e che può essere messo in discussione fino alla sentenza definitiva.

L’ordinanza con la quale sia stato deferito il giuramento suppletorio può essere sempre revocata dal giudice che l’ha emessa, e può essere revocata anche dopo che il giuramento sia stato prestato, qualora si accerti che non sussistevano le condizioni per la sua delazione (Cass. civ. 4 dicembre 1972 n. 3493; Cass. civ. 15 dicembre 1984 n. 6571).

Anche nei casi in cui l’ordinanza non può essere revocata in appello, perchè emessa dal giudice di primo grado, la Corte di appello che ritenga insussistenti i presupposti per l’ammissione del giuramento, può decidere la causa a prescindere dal giuramento medesimo (cfr. Cass. civ. 19 marzo 1993 n. 3272; 25 marzo 1999 n. 2803).

Nella specie il giuramento è stato deferito dalla Corte di appello, che è quindi legittimata sotto ogni profilo ad ammetterne e a revocarne il deferimento, nel corso del giudizio ed in sede di decisione.

L’intervento della Corte di cassazione costituirebbe fra l’altro un’illegittima interferenza nell’esercizio dei poteri di valutazione riservati alla Corte di merito, attualmente investita della cognizione della causa.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorrente ha depositato un documento (verbale dell’udienza del 20 aprile 2010, tenutasi davanti alla Corte di appello di Roma nel giudizio RGN 4812/1999, notificato alla controparte il 4.4.2011), ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non valgono al disattendere.

La circostanza che la prestazione del giuramento (come pure la mancata presentazione della parte tenuta a prestarlo) comporti la soccombenza non significa che tale soccombenza possa essere dichiarata in sede istruttoria, dallo stesso giudice che abbia raccolto la prova.

Essa deve ovviamente essere pronunciata con sentenza, in sede di decisione della causa, e in quella sede il giudice di appello può riesaminare tutte le questioni di rito e di merito, ivi inclusa quella relativa all’ammissibilità del giuramento prestato, all’ammissibilità del rinvio dell’udienza nella quale avrebbe dovuto essere prestato, ecc.. Solo la sentenza è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ivi incluso il ricorso per cassazione, e a tutte le censure che l’interessato voglia indirizzare al provvedimento di ammissione del giuramento decisorio.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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