Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15948 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18942-2012 proposto da:

A.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GABRIELE PALOSCIA, TOMMASO

ROLFO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SIRIO S.P.A., C.F. (OMISSIS), già Sirio S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO

SENSI GINNASI POGGIOLINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO CASADEI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/08/2011 R.G.N. 782/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato SENSI GINNASI POGGIOLINI FLAMINIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 2/8/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da A.F. nei confronti di Sirio s.p.a., diretta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale quadro dal luglio 1997 al maggio 2002, nonchè dell’illegittimità del recesso intimato al predetto dalla società, oltre alle conseguenti statuizioni economiche.

2. A fondamento del decisum la Corte territoriale osservava che l’ A. era entrato in rapporto con la Sirio s.p.a. nel corso dell’anno 1997, con mansioni di cassiere di un bar gestito dalla società (ancorchè la domanda giudiziale non tendesse all’affermazione di un rapporto lavorativo subordinato come cassiere); che tale rapporto era stato novato con la stipula di un contratto di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione a decorrere dal 1998, rispetto al quale non era ravvisabile il carattere della simulazione; che, a seguito della costituzione da parte dello stesso di una società avente ad oggetto sociale la gestione di pubblici esercizi, era emersa la legittima esigenza della controparte di recedere dal rapporto per giusta causa, in ragione del venir meno del rapporto fiduciario.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ A. sulla base di quattro motivi. Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce con il primo motivo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c. Rileva che la Corte d’appello ha riconosciuto la natura subordinata della prima parte del rapporto intercorso fra le parti, rigettando sul punto la domanda giudiziale sul rilievo che essa non tende all’affermazione di un rapporto di lavoro subordinato come cassiere. Evidenzia che la domanda formulata dal ricorrente è stata assolutamente ampia e tale da ricomprendere, in caso di accertata subordinazione del rapporto tra le parti, qualsiasi inquadramento fosse ritenuto di giustizia, come poteva evincersi dalle riportate conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.

1.2. Va premesso che il primo motivo del ricorso evidenzia nella rubrica una insanabile contraddizione, poichè la denuncia di un vizio di mancanza di motivazione è di per sè incompatibile con il vizio di omessa pronuncia contestualmente dedotto. Il rilievo è sufficiente a determinarne l’inammissibilità. In ogni caso, quanto all’ultimo profilo – che, in ragione del complessivo tenore della censura, assume rilevanza prevalente – è da evidenziare, altresì, che le allegazioni di parte, per la loro genericità, non sono rispettose delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sì da consentire di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. Non risultano allegati nè riportati, infatti, gli atti del giudizio di primo grado dai quali trarre l’esatta prospettazione dei termini della domanda e delle difese, nè di tali atti è specificata la collocazione nel fascicolo processuale, mediante puntuale indicazione della loro ubicazione, non essendo sufficiente per una adeguata valutazione in ordine alla proposizione della domanda la sola indicazione delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo, come riportate nel ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408: “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività”).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 2697 e 1230 c.c. Rileva che illogica e contraddittoria è la tesi della Corte territoriale secondo la quale l’aumento dei compensi negli anni successivi escluderebbe l’identità del rapporto rispetto al periodo pregresso, tale che lo stesso dovrebbe considerarsi novato. Osserva che, stante l’originario carattere subordinato, la riconosciuta autonomia del rapporto nel periodo successivo si fonda esclusivamente sulla novazione e, tuttavia, in nessuna delle difese della convenuta risulta eccepita la novazione dei rapporti ritenuta dai giudici del merito. Tanto viola la regola dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. 2.2. Il rilievo è infondato, poichè la novazione sfugge alla connotazione di eccezione in senso stretto, come questa Corte ha avuto modo di affermare con un principio che in questa sede si intende ribadire (“La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all’accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l’ammissibile coesistenza dei due rapporti) (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 8527 del 08/04/2009, Rv. 608066). Ne consegue che non assume rilevanza l’omessa formulazione di espressa eccezione della parte al riguardo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine a un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte d’appello, piuttosto che seguire il reale svolgimento del rapporto di lavoro quale risultante dall’istruttoria, ha seguito e valorizzato elementi che non sono indici dell’autonomia o subordinazione del rapporto, in ciò palesandosi una Irrimediabile contraddittorietà.

3.2. Premesso che, in ragione della data della pronuncia impugnata il denunciato vizio di motivazione ricade nel regime giuridico di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si evidenzia che la ricorrente, lungi dall’indicare specificamente i profili di carenza e contraddittorietà della motivazione, si è limitata a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 2119 e 1362 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè errata, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2119 c.c., dettato per il licenziamento ma applicabile analogicamente al recesso da tutti i rapporti di lavoro, esprimendo un giudizio perentorio in ordine alla legittimità del recesso, perchè fondato esclusivamente su un comportamento concorrenziale che doveva essere apprezzato sotto il profilo soggettivo, oltre che con riferimento al pregiudizio subito dalla controparte. Evidenzia, altresì la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui riconosce che il recesso non sia dettato da motivi disciplinari, quanto piuttosto dal venir meno dell’elemento fiduciario, laddove il licenziamento per giusta causa è ontologicamente disciplinare, nonchè l’insufficienza della medesima nel ritenere irrimediabilmente spezzato il vincolo fiduciario a seguito della condotta dell’ A., valutata tuttavia in difetto di circostanze decisive, quali il fatto che l’oggetto sociale della società costituita dall’ A. non tratti la medesima attività della Sirio spa. Sotto altro profilo, evidenzia contraddittorietà nel momento in cui la concorrenza solo potenziale è tramutata in concreto e attuale motivo di recesso.

4.2. Anche l’ultimo motivo è infondato. Va premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la nozione di giusta causa di recesso trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 24367 del 01/10/2008, Rv. 604963), assumendo rilevanza maggiore l’elemento fiduciario (specificamente, in tema di rapporto di agenzia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11728 del 26/05/2014, Rv. 631050: “L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell’agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell’agente e che quest’ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti)”. Alla luce dei principi enunciati si evidenzia l’infondatezza dei profili di censura attinenti alla giusta causa di recesso, ravvisata nel venir meno del rapporto fiduciario. Quanto ai rimanenti profili di censura, va rilevato che la critica si risolve in una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice del merito, in mancanza di indicazioni in ordine alla presunta decisività degli elementi istruttori che si assumono trascurati.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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