Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15948 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6350/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Campobasso Via Mazzini 112

presso lo studio dell’Avv.to Ennio Cerio che lo rappresenta e

difende come da procura speciale in calce al ricorso, manca il

domiciliatario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 15/1/2019, ha respinto le domande di O.A., cittadino (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, confermando il provvedimento di rigetto pronunciato dalla competente Commissione Territoriale;

per ciò che nella presente sede ancora interessa, il tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) rilevando che il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato; ha inoltre affermato che il richiedente non aveva allegato profili di sua particolare vulnerabilità, tali da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria;

O.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi;

il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo O. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per il mancato esercizio da parte del tribunale dei poteri istruttori ufficiosi in ordine all’accertamento della situazione oggettiva del proprio paese di origine;

col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per avere il giudice del merito rigettato la domanda di protezione umanitaria nonostante la sua situazione di vulnerabilità, desumibile dalle violenze subite;

è fondato e deve essere accolto il primo motivo, assorbito il secondo; questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta a rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449/019, massimata, nonchè Cass. nn. 13450/019, 13451/019, 13452/019); incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101/2019);

nel caso in esame il Tribunale di Campobasso ha citato un’unica fonte (il rapporto di Amnesty International 2017/2018), limitandosi a rinviare ad alcune sue pagine, senza minimamente illustrarne l’effettivo contenuto, in tal modo violando il disposto dell’art. 8 cit. e rendendo una motivazione apparente, tale da consentire un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio; all’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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