Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15948 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 20/07/2011), n.15948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9925/2010 proposto da:

ALPIDUE CASE SRL, (OMISSIS); ricorrente che non ha depositato il

ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALLOSIO FILIPPO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1341/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato BASOLO LIONELLO per delega

dell’Avvocato GIANLUCA CONTALDI che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. B.L. ha notificato e depositato presso la cancelleria della Corte, provvedendo alla relativa iscrizione a ruolo dell’affare, controricorso avverso il ricorso per cassazione notificatogli il 15 gennaio 2010 dalla Alpidue Case s.r.l. contro la sentenza emessa interpartes in grado d’appello il 13 ottobre 2009 dalla Corte d’Appello di Torino.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato della parte resistente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, non ha provveduto a depositarlo nel termine prescritto presso la cancelleria della Corte.

La parte resistente, di fronte alla notificazione del ricorso, era legittimata a provvedere all’iscrizione a ruolo in funzione della sua trattazione, in base al seguente principio di diritto: La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell’ interesse del contro ricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. (ord.) 21969 del 2008).

Peraltro, la notificazione del controricorso è avvenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.. Tuttavia, parte contro ricorrente ha documentato che una prima notifica tentata tempestivamente il 24 febbraio 2010 (cioè l’ultimo giorno utile) presso il domicilio indicato nel ricorso per cassazione in Roma, presso lo Studio dell’Avvocato Francesca Salucci in Via Otranto n. 12 non si perfezionò, in quanto il detto legale risultò trasferito. Ora, la circostanza del trasferimento, effettivamente avvenuto dopo l’elezione di domicilio nel ricorso, avrebbe legittimato parte resistente, ove ne avesse avuto il tempo, a provvedere ad una nuova notificazione presso la cancelleria della Corte. Quel tempo, però, mancava e mancava per responsabilità della parte ricorrente. Ne discende che, se parte resistente non avesse proceduto ad una nuova notificazione sua sponte, come ha fatto (tra l’altro presso il nuovo domicilio del citato legale), bene avrebbe potuto depositare il controricorso e chiedere la rimessione in termini per eseguire la notificazione presso la cancelleria. Il fatto che abbia provveduto alla nuova notificazione evidenzia una situazione per cui, non essendo necessario rimetterlo in termini per il compimento di un’attività che ha già compiuto, v’è solo da constatare che tale attività, pienamente legittima è stata già compiuta.

Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi improcedibile ed in sede di decisione dovrebbe anche trovare applicazione il seguente ulteriore principio di diritto: Qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (Cass. n. 4500 del 1988 e ord. già cit): parte resistente, infatti, ha depositato la copia notificata del ricorso”.

p.2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione quanto alla improcedibilità del ricorso, che, pertanto, dev’essere dichiarata.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che anche il controricorso sia improcedibile e che per tale ragione il controricorrente non abbia diritto alle spese del giudizio di cassazione.

Invero, qualora, all’atto di tentare la notifica del controricorso in cassazione, il resistente constati che l’avvocato del ricorrente in cassazione ha trasferito altrove il domicilio oggetto dell’elezione in Roma nel ricorso a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 2, e non sia più in termini per una notifica tempestiva (sia pure dal punto di vista del perfezionamento per il notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, si deve ritenere che l’impossibilità di procedere ad una nuova notificazione presso la cancelleria della Corte ponga il resistente nella condizione di dovere procedere all’attività, quella del deposito del controricorso pur non notificato al più tardi nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire.

In proposito, va rilevato che la notificazione presso la cancelleria in caso di mutamento del domicilio eletto nel ricorso per cassazione è l’unica forma possibile e dovuta di notificazione.

Si veda Cass. n. 7309 del 2002, secondo cui; “Nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 3 e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, comma 2, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l’art. 366 c.p.c., comma 2, stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l’elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto art. 366 cod. proc. civ., comma 2, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l’ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell’originario luogo di domiciliazione, ancorchè il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto art. 366, comma 2 (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all’art. 375, comma 3 e art. 377, comma 2) impone di configurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi controlli;

all’ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch’esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione”. In senso conforme: Cass. n. 17593 del 2005; n. 5357 del 2006; n. 25011 del 2006.

Ciò rilevato, non è possibile immaginare che nella descritta situazione di impossibilità della notificazione presso la cancelleria, il resistente abbia l’onere di procedere invece alla notifica presso la cancelleria (o presso il nuovo domicilio) oltre il termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire sia pure entro un termine ragionevole (a guisa di quanto ritenuto da Cass. sez. un. n. 17352 del 2009) e solo dopo tale notificazione abbia l’onere di depositare il ricorso nel termine di cui all’ultimo comma dell’art. 370 c.p.c. Un simile onere sarebbe del tutto ingiustificato non tanto perchè deriverebbe da un comportamento tenuto irritualmente dallo stesso ricorrente, quanto perchè sarebbe relativo ad un’attività che il resistente è stato provocato a compiere (a differenza di quella di impugnazione, riguardo alla quale l’impugnante è il soggetto che prende l’iniziativa). La provocazione a compierla è stata, del resto, fatta con un’espressa indicazione di domicilio.

Nemmeno l’attività di notificazione presso la cancelleria della Corte od anche presso il nuovo domicilio in Roma dell’avvocato del ricorrente è giustificabile come attività spontanea del resistente:

se il ricorrente che muta il domicilio eletto ha diritto solo alla notificazione presso la cancelleria ed anche questa è impossibile nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., al momento in cui il resistente, usando del termine concessogli per la notifica del controricorso, percepisce il mutamento irrituale del domicilio, la situazione di impossibilità della notificazione del controricorso nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, va equiparata alla sua notificazione entro di esso. E, pertanto, il resistente ha solo una strada, quella di depositare il controricorso nel termine di venti giorni dalla scadenza del detto temine, che equivale ad una fictio di notificazione.

E’ appena il caso di rilevare che il resistente che si rechi a compiere l’attività di deposito del controricorso non potuto notificare nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, è perfettamente in grado di percepire se il ricorso è stato depositato e, quindi, di valutare la convenienza di procedere all’iscrizione di esso a sua volta.

Queste conclusioni vanno completate con riferimento al caso in cui con il controricorso intenda proporre ricorso incidentale, cioè esercitare il diritto di impugnazione. Anche in questo caso si deve ritenere che il resistente debba comunque depositare nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, il controricorso recante il ricorso incidentale. Tuttavia, in questo caso, se l’iscrizione a ruolo del ricorso non sia stata fatta dal ricorrente e venga fatta dal resistente, la situazione di mancato deposito del ricorso va considerata come situazione di sostanziale contumacia del ricorrente in cassazione e, poichè con il controricorso è stata introdotta una domanda di impugnazione nuova egli ha diritto di esserne notiziato in un termine che la Corte deve fissare al resistente depositante. Lo impone l’applicazione, a tutela del contraddittorio, dell’art. 292 c.p.c..

Infatti, il deposito di controricorso recante impugnazione incidentale allarga l’ambito dell’impugnazione in cassazione oltre quanto aveva prospettato il ricorrente e perciò egli ha diritto di esserne notiziato con una notificazione.

Tale notificazione, peraltro, dovrà essergli fatta presso la cancelleria della Corte a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 2, e la Corte dovrà ordinarla in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 2.

p.3. Poichè nella specie il resistente non ha provveduto al deposito del controricorso nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., il suo controricorso dev’essere dichiarato improcedibile.

Ciò esclude che egli abbia diritto alle spese del giudizio di cassazione, sulle quali non deve essere emessa alcuna pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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