Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15948 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 08/06/2021), n.15948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26877-2017 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ENRICO NAPOLI, ANTONIO TURCHIO;

– ricorrente –

contro

TECH SERVIZI S.R.L., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2017 R.G.N. 320/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 9 maggio 2017, la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha respinto l’appello proposto avverso tale pronunzia che aveva disatteso la domanda avanzata da M.U. nei confronti della Tech s.r.l., volta ad ottenere differenze retributive per la formale riduzione del rapporto di lavoro da full time a part time nonostante l’orario fosse rimasto invariato, per l’espletamento di lavoro notturno, per i permessi annui non retribuiti, la tredicesima mensilità e l’indennità sostitutiva delle ferie, riconoscendo esclusivamente la invocata indennità sostitutiva del preavviso;

– in particolare, dalla lettura della pronunzia di secondo grado, si evince che la stessa ha ritenuto corretto il governo delle prove assunte dal Tribunale, nonchè adeguata la, valutazione delle stesse, sia in ordine all’effettivo orario di lavoro, che al difetto di prova relativamente alla mancata fruizione delle ferie, ai permessi non retribuiti e alla genericità e infondatezza della richiesta di corresponsione della tredicesima mensilità, alla luce di quanto riportato in busta paga;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso M.U., affidandolo a sei motivi;

– la Tech Servizi s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la Corte ritenuto adempiuto l’onere di allegazione e prova gravante sulla parte;

– con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2077 e 2702, c.c.;

– con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 7 cap. 2 e 3 CCNL Metalmeccanica, artt. 215 e 434 c.p.c., per aver la sentenza condiviso la decisione del Tribunale in merito alle domande concernenti l’indennità sostitutiva in ordine ai permessi annuali, pur avendo ritenuto sussistente sul punto l’omessa pronuncia del giudice di primo grado;

– con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 215 c.p.c. per mancata applicazione del riconoscimento di scrittura privata;

– con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c. per non aver la decisione tenuto conto dell’esposizione dei fatti e delle norme di diritto allegate al ricorso nonchè delle risultanze probatorie;

– con il sesto motivo si allega la violazione dell’art. 360, n. 5, in relazione all’art. 2697 c.c. e degli artt. 116,246,247,253 e 257 c.p.c. in termini di omessa motivazione su punti decisivi della controversia per erronea valutazione delle risultanze testimoniali;

– i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili;

– giova premettere, con riguardo alle censure confluenti nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le tante, Cass. n. 23940 del 2017);

– va, d’altra parte, rilevato che, in base all’art. 348 ter c.p.c., u.c., non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, ogni qualvolta, come nel caso di specie, nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”(cfr., ex plurimis, Cass. n. 29222 del 12 novembre 2019);

– quanto alle allegate violazioni di legge, giova evidenziare che, sebbene parte ricorrente lamenti violazioni di norme di legge, in realtà, le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto tentandosi di portare di nuovo all’attenzione del giudice di legittimità la determinazione della Corte in ordine, segnatamente, alle prove concernenti l’espletamento di attività lavorativa full time anzichè part time, il mancato godimento dei permessi retribuiti, la mancata fruizione di ferie e tredicesima mensilità;

– va evidenziato, al riguardo, che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

– relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, perdurando, infatti, in capo all’attore l’onere della prova circa l’espletamento di attività lavorativa full time nonchè circa la mancata corresponsione delle somme oggetto di rivendicazione;

– nella specie, la Corte d’appello, con motivazione sottratta al sindacato di legittimità, ha ripercorso gli elementi probatori raccolti in primo grado escludendo la credibilità di alcuni testi (V. teste Spatafora) e riconoscendo invece la credibilità di altri;

– per quanto concerne la lamentata omessa pronuncia in primo grado circa le domande concernenti l’indennità sostitutiva dei permessi, delle ferie e la tredicesima mensilità, va rilevato che è vero che la Corte d’appello ha dato atto dell’omessa pronuncia, ma ha altresì motivato circa l’infondatezza di ciascuna voce reputando l’assoluto difetto di allegazione e prova riguardo i permessi annui e la genericità della richiesta di corresponsione della somma di Euro 143,73 a titolo di tredicesima, peraltro contemplata in busta paga;

– appare, quindi, evidente che parte ricorrente, pur veicolando le proprie censure in termini di violazione di legge, in realtà, mira ad ottenere una rivisitazione nel merito della vicenda in quanto attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa, ma, nel caso di specie, si sollecita una rivalutazione di fatto dell’intera vicenda processuale, inammissibile in sede di legittimità;

-alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– nulla per le spese essendo la parte rimasta intimata;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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