Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15948 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. e M.M., elettivamente dom.ti in Roma,

via Confalonieri 5 presso lo studio dell’avv. MANZI Luigi che li

rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avv. Cesare Glendi di

Genova giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Sestri Spa, in persona del legale rapp.te in carica,

rapp.ta e difesa dall’avv. Giovanni Fronticelli Baldelli presso il

cui studio in Roma in via Caoncini 6 elett.te domicilia giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sono presenti l’Avv. Manzi F. e E. Fronticelli Baldelli;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa dei ricorrenti e le

successive memorie depositate dagli stessi;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed i difensori dei

ricorrenti e dell’Equitalia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che R.A. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 78/10/07, depositata il 20 dicembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Savona, la quale aveva respinto un ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dalla Sestri Spa per conto dell’Agenzia delle Entrate di Albenga; ritenuto che l’Agenzia e la Sestri Spa resistono con controricorso; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 è concluso dal seguente quesito “dica la Corte se con riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l’intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica…….sia rituale…o non sia invece giuridicamente inesistente la trasmissione per posta della cartella di pagamento…..a prescindere dall’avvenuta ricezione del plico….”;

ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n. 14105/00);

ritenuto che, secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione;

ritenuto che deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l’eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04); ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese d questo giudizio che liquida a favore di ciascuna delle contro ricorrenti in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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