Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15947 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18731-2012 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VICOLO DE’ BURRO’ 165, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PELAGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1377/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2012 R.G.N. 1530/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito l’Avvocato PELAGGI LUIGI per delega orale Avvocato PELAGGI

ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. adiva il Tribunale del lavoro di Milano allegando di essere stata assunta dalla società Autostrade per l’Italia per fornitura di lavoro temporaneo e poi in somministrazione per cinque contratti; il primo ex L. n. 196 del 1997 e i successivi D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20; osservava che i detti contratti non rispettavano le prescrizioni di legge per cui chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Indeterminato con la società Autostrade sin dal 1.7.2003 o comunque dalla data ritenuta di giustizia con ordine di riassunzione e con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora. SI costituiva la società Autostrade per l’Italia che contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale dichiarava l’invalidità del primo contratto e dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la società dal 1.7.2003 con i consequenziali provvedimento di cui alla sentenza. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16.2.2012 accoglieva l’appello della società Autostrade in ordine alla legittimità del primo contratto, ma per quelli successivi riteneva che la società fosse decaduta dal proporre eccezioni e difese, nonchè richieste di prova per non avere proposto sul punto motivi di Impugnazione. Rilevato che la lavoratrice aveva anche in appello articolatamente spiegato le ragioni della nullità dei successivi contratti anche in ordine alla mancata specificazione delle ragioni sostitutive dichiarava la nullità del secondo contratto e quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.2004 con conferma nel resto della sentenza di prime cure.

Avverso la detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la società Autostrade per l’Italia con sette motivi corredati da memoria. Si è costituita la parte Intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c. La Corte di appello aveva giudicato inammissibili le eccezioni e le istanze riproposte in appello in ordine ai successivi contratti perchè non erano stati proposti specifici motivi, che però non potevano In realtà essere proposti in quanto il Tribunale non si era espresso sui contratti stipulati successivamente al primo giudicato invalido. Correttamente quindi la società aveva riproposto In appello difese, eccezioni ed Istanze Istruttorie.

Fondato appare il primo motivo: la società appellante in effetti non doveva formulare alcun specifico motivo sui contratti stipulati successivamente al primo perchè la questione dell’invalidità di tali contratti non era stata esaminata dal Tribunale che l’aveva considerata assorbita dalla dichiarazione di invalidità del primo contratto. Pertanto era sufficiente la riproposizione in appello delle eccezioni, difese ed Istanze istruttorie formulate in prime cure; posto che non sussisteva alcun dovere di impugnare capi della sentenza in ordine alla legittimità o meno dei contratti successivi al primo.

Conseguentemente va accolto il motivo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano di diversa composizione che esaminerà quanto sopra indicato.

Gli altri motivi che concernono il merito (validità dei contratti stipulati dopo il primo) e conseguenze risarcitorie dell’eventuale invalidità di tali contratti sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, anche per le spese, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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