Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29022-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario SCCI SPA –

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FRATELLI C. DI C.M. & C SNC

NONCHE’ C.M., quale socio illimitatamente

responsabile della società F.LLI C. DI

C.M. & C. SNC; EQUITALIA TERNI SPA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 28/10/2010

R.G.N. 124/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto depositato il 28.10.2010, il Tribunale di Terni, pronunciando in composizione collegiale e in sede di impugnazione dello stato passivo fallimentare, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dall’INPS avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento di C.M. aveva escluso i crediti di cui alle domande di insinuazione presentate da Equitalia Terni s.p.a.

Il Tribunale, per quanto qui rileva, riteneva la fondatezza dell’opposizione per ciò che concerneva l’opponibilità al fallimento dei crediti fatti valere dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, ma la rigettava nel merito sul rilievo che l’INPS non aveva dato prova del fondamento dei propri crediti.

Contro questa pronuncia ricorre l’INPS mediante due motivi. Il Fallimento C. ed Equitalia Terni s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e del R.D. n. 267 del 1942, art. 99 per avere il Tribunale rigettato l’opposizione sulla scorta di motivi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria, che non era stata in alcun modo devoluta nella fase di gravame: ad avviso dell’Istituto, infatti, nessun potere avrebbe il Tribunale di verificare il fondamento dei crediti insinuati indipendentemente dal thema decidendum devolutogli per effetto dell’impugnazione, per modo che, avendo nella specie il giudice delegato motivato l’esclusione dallo stato passivo sulla base di rilievi concernenti, per un verso, l’opponibilità al fallimento del ruolo esattoriale e, per altro verso, la (ir)irritualità della notifica della cartella esattoriale, il decreto impugnato avrebbe improvvidamente e irritualmente sostituito la propria valutazione a quella già implicitamente espressa dal giudice a quo. Il motivo è infondato. Premesso al riguardo che nessuna statuizione nè esplicita nè implicita circa la fondatezza delle pretese creditorie dell’Istituto è dato rinvenire nei provvedimenti del giudice delegato che hanno formato oggetto d’impugnazione avanti al Tribunale, essendosi quel giudice limitato ad affermarne l’esclusione dallo stato passivo per motivi pregiudiziali di rito, che logicamente precedono l’esame del merito (arg. ex art. 279 c.p.c.), giova ribadire che, sebbene il R.D. n. 267 del 1942, art. 99 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e da ultimo dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 6 abbia configurato il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, non incorre in alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (cfr. da ult. Cass. n. 24972 del 2013).

Con il secondo motivo, l’Istituto lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere il Tribunale ritenuto provato il credito vantato nonostante che, in specie, si trattasse di contributi da lavoro autonomo e fosse stata prodotta in giudizio la certificazione camerale da cui si desumeva la qualità di socio amministratore del fallito C.M..

Al riguardo, va anzitutto ricordato che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per tassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. da ult. Cass. n. 4036 del 2014). E poichè, nella specie, pur essendo il motivo di ricorso intitolato alla violazione dell’art. 2697 c.c., la doglianza chiaramente espressa concerne il fatto che il Tribunale abbia fatto malgoverno dei principi in tema di valutazione delle prove di cui all’art. 116 c.p.c., deve ritenersi irrilevante l’omesso richiamo di tale ultima disposizione e dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nel merito, il motivo, così come riqualificato, è fondato. Il Tribunale ha infatti motivato il rigetto dell’opposizione sul rilievo che l’INPS avrebbe prodotto in giudizio solo il ruolo e le cartelle di pagamento, senza nulla dire della certificazione camerale dianzi ricordata. E poichè il fatto storico di cui sia stata omessa (o risulti insufficiente o contraddittoria) la considerazione ai fini del decidere rileva non solo quale fatto principale, ossia quale fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto, ma altresì quale fatto secondario, che sia stato dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale (cfr. in tal senso Cass. n. 16655 del 2011), il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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