Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 15946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24927/2012 R.G. proposto da:

Olivia s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Antonio Adinolfi e dall’avv. Paolo De Camelis, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Azuni 9.

– ricorrente –

contro

Fallimento Immobiliare Emme C. s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

Alessandro Garibotti, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Francesco Magni, in Roma via Caio Mario 27.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lucca depositato il giorno 12

ottobre 2012, nel procedimento iscritto al n. 1293/2012 r.g..

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lucca, con decreto depositato il 12 ottobre 2012, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Immobiliare Emme C. s.r.l., promossa dalla Olivia s.r.l., in liquidazione, sulle domande di rivendica di alcune porzioni di un edificio in (OMISSIS) e di insinuazione al passivo delle somme vantate a titolo risarcitorio, nascenti dall’inadempimento dell’acquirente, poi fallita, nel contratto di vendita avente per oggetto il detto immobile.

Ha ritenuto il tribunale che l’opponente, avendo riassunto il giudizio teso all’accertamento della risoluzione del detto contratto di vendita innanzi al tribunale di Lucca, non potesse avanzare soltanto in sede di opposizione, per la prima volta, una siffatta domanda, restando precluso l’esame delle conseguenti domande risarcitorie e restitutorie.

Olivia s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento della Immobiliare Emme C. s.r.l..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce Olivia s.r.l., in liquidazione, violazione degli artt. 1453 e 1454 c.c. e degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3) e 4) e art. 345 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto di vendita dell’immobile, già appartenuto ad essa ricorrente, fosse stata proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.

Con il secondo motivo assume ulteriore violazione degli artt. 1453, 1454 e 2909 c.c., dell’art. 72 L.fall. e degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3) e 4), nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che il giudice dell’opposizione non ha valutato che, sia pure implicitamente, le domande di rivendica e di ammissione al concorso, contenevano anche quella di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di vendita, per inadempimento dell’acquirente.

Con il terzo motivo deduce ulteriore violazione degli artt. 1453, 1454 e 2909 c.c., dell’art. 72 L.fall. e degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3) e 4) e art. 324 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice dell’opposizione, pure in mancanza di eccezione del curatore, ha ritenuto come non proposta la domanda di risoluzione del contratto di vendita in sede concorsuale, a differenza del giudice delegato, che invece l’aveva esaminata e poi rigettata.

2. I primi due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente stante la connessione che li avvince, sono fondati.

E’ orientamento costante di questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. 07/01/2016, n. 118; Cass. 12/12/2014, n. 26159; Cass. 14/11/2011, n. 23794).

Ne consegue che è necessario, a questo fine, tenere conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte, in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (Cass. 26/09/2011, n. 19630; Cass. 10/02/2010, n. 3012).

2.1. Orbene, nella vicenda all’esame è incontroverso che la venditrice Olivia s.r.l., in liquidazione, formulò una domanda di rivendica delle porzioni di edificio in (OMISSIS), già detenuto dalla curatela fallimentare, nonchè una domanda di insinuazione allo stato passivo per il risarcimento del danno subito – all’evidenza – sul presupposto che il contratto di vendita precedentemente stipulato con l’acquirente Immobiliare Emme C. s.r.l., poi fallita, si fosse risolto per inadempimento di quest’ultima all’obbligo di versare l’intero prezzo pattuito.

Dunque, ha errato il Tribunale di Lucca nel ritenere che la duplice domanda, di rivendica di immobile e di partecipazione al concorso, non contenesse – almeno implicitamente – anche quella di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di vendita, trattandosi di una condizione (l’intervenuto scioglimento del negozio stipulato inter partes), necessaria sia per potere rivendicare la restituzione della cosa già trasferita all’acquirente, sia per ottenere il risarcimento del danno da detenzione sine titulo della medesima cosa.

Nè è persuasivo il ragionamento del giudice di merito, che ha ritenuto di inferire una precisa volontà processuale dell’istante (quella di non avanzare in sede concorsuale alcuna domanda di accertamento della risoluzione del contratto in parola), dalla circostanza che la medesima avesse inteso riassumere il giudizio – dopo la dichiarazione di fallimento della Immobiliare Emme C. s.r.l. e la conseguente sua interruzione – già pendente davanti al Tribunale di Lucca, in precedenza promosso proprio per accertare l’inadempimento negoziale di cui si discute.

E invero, il fatto che una parte abbia proseguito – sempre che ciò non sia precluso dal principio di esclusività del rito concorsuale dettato dall’art. 54, comma 2, l.fall. – con le forme della cognizione ordinaria un giudizio, già interrotto per il fallimento della controparte, non comporta affatto il sorgere di una preclusione a che la parte riproponga poi la medesima domanda innanzi al giudice delegato, seguendo il rito dell’accertamento dello stato passivo, ai sensi dell’art. 92 e segg. l.fall.; spetterà naturalmente ai giudici chiamati alla trattazione delle due separate liti, poi, valutare la sussistenza delle condizioni per la riunione dei giudizi relativi alla stessa causa o a cause connesse, quando risultassero pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario (artt. 273 e 274 c.p.c.), ovvero per disporne una sospensione necessaria, quando si trattasse di cause pendenti innanzi a giudici diversi (art. 295 c.p.c.).

3. Il terzo motivo resta assorbito.

4. In definitiva, accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo, il decreto impugnato deve andare cassato, con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e la liquidazione delle spese della presente fase.

PQM

 

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Lucca in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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