Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6344/2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in Campobasso Via

Mazzini 112 presso lo studio dell’Avv.to Ennio Cerio che lo

rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso,

manca il domiciliatario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 16/1/2019, ha respinto le domande di M.J., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, confermando il provvedimento di rigetto pronunciato dalla competente Commissione Territoriale;

il tribunale – per quanto nella presente sede ancora interessa, ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) rilevando che, secondo quanto emergeva dalla consultazione del sito della Farnesina, e dalla lettura dell’ultimo rapporto di Amnesty International, il (OMISSIS) non è teatro di violenza armata indiscriminata; ha inoltre affermato che il ricorrente non aveva allegato profili di sua particolare vulnerabilità, tali da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria;

M.J. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza, affidato a due motivi;

il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con entrambi i motivi, che denunciano, rispettivamente, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia attivato i propri poteri istruttori d’ufficio per l’accertamento della situazione oggettiva in cui versa il proprio paese e sostiene che l’indagine, ove svolta, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. o, quantomeno, di quella di protezione umanitaria;

i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili per difetto assoluto di specificità; essi si risolvono, infatti, nell’elencazione di una serie di massime giurisprudenziali in ordine al dovere del giudice di assumere informazioni sulla situazione del paese di origine del richiedente e nell’astratta affermazione dell’insufficienza dell’indagine svolta dal tribunale sulla scorta delle fonti indicate nell’ordinanza, senza che siano allegate fonti diverse, attestanti che nel (OMISSIS) è in corso un conflitto armato generalizzato o comunque, che il paese versa in una situazione di violenza indiscriminata non fronteggiata dalle autorità statali, nè che sia denunciato l’omesso esame dei fatti, indicativi di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, dedotti a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;

nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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