Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 15946 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1451-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
WORLD ARROW TOURS & CHARTERS;

– intimato –

2014

sul ricorso 4758-2008 proposto da:
WORLD ARROW TOURS & CHARTERS INC in persona del
procuratore speciale e rappresentante fiscale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1348,
presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO GIAMPAOLO, che

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Data pubblicazione: 11/07/2014

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 360/2007 della

COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2014 dal Consigliere Dott.

ANTONIO

VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato

DE BONIS

che ha

chiesto l’accoglimento, in subordine la remissione
alla Corte di Giustizia;
udito per il controricorrente

l’Avvocato TOTARELLI

delega Avvocato RUGGIERO che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il

rigetto delle eccezioni preliminari del
controricorrente, accoglimento per quanto di ragione
del ricorso principale, assorbito l’incidentale, in
subordine inammissibilità, rigetto incidentale.

La.go

di-Rettk, depositata il 02/10/2007;

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 360/34/2007, depositata il 2.10.2007,
la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’ Amministrazione finanziaria nei confronti della decisione di
prime cure, che aveva accolto il ricorso della società
cinque avvisi di accertamento, emessi ai fini IVA per gli
anni dal 1999 al 2003, con i quali l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta indebitamente detratta, in
violazione dell’art. 74 ter, comma terzo, del d.P.R. n.
633 del 1972, sulle cessioni di beni e sulle prestazioni
di servizi di autonoleggio effettuate da terzi nei confronti dei clienti della contribuente estera.
2. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
3. All’impugnazione la società – ritualmente costituitasi
nel giudizio di legittimità – ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. In via pregiudiziale,
la resistente ha, peraltro, dedotto l’inammissibilità del
ricorso dell’Agenzia delle entrate, poiché notificato
presso il difensore nominato in primo grado, dr. Tommaso
Di Tanno dello studio Di Tanno ed Associati, anziché
presso l’avv. Tommaso Carpinella, costituito nel giudizio
di appello e presso il quale la World Arrow Tours & Charters Inc. aveva eletto domicilio per il secondo grado del
processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dall’esame degli atti emerge che il ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato notificato alla World Arrow Tours & Charters Inc. presso lo
studio Di Tanno e Associati, alla via Paisiello n. 33 in
Roma, laddove dalla sentenza impugnata (notificata, ma
senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio)
si evince che, nel giudizio di secondo grado, la predetta

statunitense World Arrow Tours & Charters Inc. avverso

società era difesa dall’avv. Tommaso Carpinella, presso
lo studio del quale la società aveva eletto domicilio alla via Della Giuliana n. 9 in Roma. E’ del tutto evidente, pertanto, che la notifica in parola è stata effettuata in violazione del disposto dell’art. 330 c.p.c., a
norma del quale la notifica del ricorso per cassazione va
zio di appello, e non presso il difensore designato per
il solo giudizio di primo grado.
2. Va, tuttavia, rilevato che, in ordine alle conseguenze
da ascrivere alla violazione della disposizione succitata, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di questa
Corte, che si manifesta sotto un duplice profilo.
2.1. Il primo attiene alla disciplina – che viene in considerazione nel caso concreto – da applicarsi al processo
tributario, in relazione alla quale si sono venuti a formare due diversi indirizzi interpretativi.
2.1.1. Secondo una prima tesi, infatti, alla proposizione
del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi applicabili esclusivamente le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile, atteso il richiamo di tali norme da
parte dell’art. 62, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, e l’inesistenza, in detto decreto legislativo, di qualsivoglia
disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione dell’indicato ricorso. E ciò a differenza di
quanto stabilito dagli artt. 20, 22 e 53 del decreto medesimo, i quali prevedono, invece, forme semplificate di
proposizione del ricorso in primo grado ed in appello dinanzi alle commissioni tributarie.
Ne consegue – secondo l’impostazione in esame – che deve
considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale
che non sia proposto mediante notifica effettuata ai sensi del codice di rito ordinario (Cass., sez. 5„ n.
17955/2004; Cass., sez. 5, n. 3419/2005; Cass., sez. 5,
n. 19577/2006), con la conseguenza che la notifica di tale atto al difensore nominato in prime cure potrà consi-

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effettuata presso il procuratore costituito per il giudi-

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derarsi valida solo se non vi sia stata nomina di altro
difensore nel giudizio di appello, e se non vi sia stata
una diversa elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza di appello. In caso contrario, stante il succitato disposto dell’art. 330 c.p.c., la notifica non potrà che essere effettuata al difensore
dell’appello, ovvero nel domicilio eletto nell’atto di
quanto la nomina di un nuovo difensore nel giudizio di
seconde cure fa venir meno (anche in difetto di una nuova
espressa elezione di domicilio) l’elezione di domicilio
effettuata in primo grado.
Si ritiene, per vero, inapplicabile al giudizio di cassazione il disposto di cui all’art. 17, co. 2, del d.lgs.
n. 546/1992, a tenore del quale “l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo” (Cass.,
sez. 5, n. 3419/2005).
L’impostazione in esame – in relazione all’affermazione
circa l’inesistenza di un giudizio di cassazione in forme
speciali nel processo tributario – sembra ricevere una,
sia pure indiretta, conferma dalla recente pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014, nella parte in cui statuisce che il giudizio di legittimità in materia tributaria,
alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha
connotazioni di specialità.
2.1.2. In base ad una diversa impostazione, invece, la
disciplina di cui all’art. 17, co. 2, del d.lgs. n. 546
del 1992, secondo cui l’elezione di domicilio, una volta
effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei
successivi gradi di giudizio, è da ritenersi applicabile
anche al giudizio di legittimità. Per il che, è da reputarsi rituale la notificazione del ricorso per cassazione
effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di prime cure, e ciò sia nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel
giudizio di secondo grado, sia in quella in cui la nomina
del nuovo difensore in appello non sia accompagnata

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notificazione della sentenza di secondo grado: ciò in

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dall’elezione espressa di domicilio presso il medesimo
(Cass., sez. 5. n. 10055/2000; Cass. sez. 5, n.
2882/2009; Cass., sez. 5, 20200/2010).
2.2. Orbene, laddove si intenda anche con riferimento al
processo tributario, accedere alla prima delle tesi suindicate, e ritenere che debba trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 330 c.p.c. – in luogo
546 del 1992 – va comunque rilevato che, circa le conseguenze da ascrivere alla violazione della norma del codice di rito succitata è dato riscontrare diverse opzioni
interpretative, che hanno dato luogo a risposte differenti anche da parte delle sezioni unite di questa Corte.
2.2.1. Un primo gruppo di sentenze prende in esame la situazione nella quale il ricorso per cassazione venga notificato presso il procuratore della controparte nominato
in primo grado, mentre nel giudizio di appello la medesima parte sia rimasta contumace, e perviene, al riguardo,
a due opposte conclusioni.
2.2.1.1. Una prima tesi muove, invero, dal presupposto
secondo cui l’elezione di domicilio presso il procuratore
spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il
quale la procura medesima è stata conferita, salvo
espressa contraria previsione, e perviene alla conclusione che, pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, che
venga effettuata presso il procuratore domiciliatario
della medesima in primo grado, è affetta da giuridica
inesistenza, non da mera nullità, in quanto eseguita in
luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento
con il destinatario.
Ne consegue – in base all’indirizzo in esame – che, in
siffatta ipotesi, il ricorso deve ritenersi inammissibile, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata, ai sensi
dell’art. 291 c.p.c. (Cass.S.U. n. 6248/1982; Cass. S.U.
n. 9539/1996; Cass., sez. 3, n. 2233/1987; Cass., sez.
lav., n. 4338/1987; Cass., sez. lav., n. 302/1988; Cass.,

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di quella speciale, dettata dall’art. 17 del d.lgs. n.

sez. 3, n. 196/1991; Cass., sez. 2, n. 1100/2001; Cass.,
sez. lav., n. 5025/2002).
2.2.1.2. Una seconda tesi, sempre riferita alla contumacia in appello della parte intimata, muovendo dal medesimo presupposto secondo cui, ove non sia espressamente
conferita per tutti i gradi del giudizio, l’elezione di
domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti
rita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non
oltre l’anno dalla pronuncia di questa (salvo il periodo
di sospensione), perviene, peraltro, ad una conclusione
opposta a quella sostenuta dall’altro indirizzo.
Si afferma, invero, che la notificazione del ricorso per
cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado,
se effettuata presso il procuratore domiciliatario della
medesima in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, terzo comma,
c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non
inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata. Ciò in
quanto, l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di
fuori delle previsioni dell’art.330, primo e terzo comma
c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla
categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a
produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo
di atto in questione (Cass.S.U. 10817/2008; Cass., sez.
lav., n. 1010/1983; Cass., sez. lav., n. 4780/1989;
Cass., sez. 3, n. 6947/1995; Cass., sez. 1, n.
11360/1999; Cass., sez. l, n. 16952/2006; Cass., sez. 2,
n. 7818/2006).
2.2.2. Un secondo gruppo di sentenze si riferisce, invece, all’ipotesi – ricorrente nel caso oggetto del presente giudizio – in cui la parte destinataria del ricorso
per cassazione abbia revocato la nomina del difensore che
la aveva assistita nel giudizio di prime cure, provvedendo, altresì, a designarne uno diverso per il secondo grado, e la notifica del ricorso sia effettuata presso il

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solo per il grado di giudizio per il quale è stata confe-

difensore nominato nel giudizio di prime cure. Tali decisioni sono, in qualche modo, rapportabili alle precedenti
per il fatto che, anche nell’evenienza in discorso, la
procura conferita in prime cure, all’atto della notifica
del ricorso per cassazione, è divenuta inefficace – sebbene non perché, come nell’ipotesi precedente, il suo effetto è limitato al giudizio di primo grado, mentre non
voca del mandato al precedente procuratore, che può essere anche implicita quando vi sia la nomina di un diverso
difensore ab initio per il successivo grado del giudizio,
accompagnata dalla sua sostituzione con un nuovo difensore, comporta l’inefficacia della procura conferita per il
primo grado, ai sensi dell’art. 85 c.p.c. (Cass., sez. 2,
n. 5410/2001; Cass., sez. lav., n. 17649/2010).
Ebbene, anche in relazione a siffatta situazione sono riscontrabili, nella giurisprudenza di questa Corte, due
diversi orientamenti interpretativi.
2.2.2.1. Secondo un primo indirizzo, invero, la notifica
del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso
da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della
notifica, che pertanto, è sanata con effetto

“ex tunc”

per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o
costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Per cui deve
ritenersi affetta da nullità, e non da giuridica inesistenza, la notifica effettuata presso il difensore di
primo grado invece che presso quello designato per il
giudizio d’appello, con la conseguenza che l’eventuale
rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando “ex post” che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al
luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 1, n. 1944/1999;
Cass., sez. 1, n. 9242/2002; Cass., sez. 2, n.

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vi è stata costituzione in appello – ma in quanto la re-

22293/2004; Cass., sez. l, n. 13667/2007; Cass., sez. 3,
n. 13451/2013).
2.2.2.2. Un secondo orientamento interpretativo si è
espresso, invece, nel senso che la notificazione del ricorso per cassazione, che venga eseguita, anziché presso
il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di
secondo grado, in conformità di quanto prescritto
presso il diverso procuratore domiciliatario della parte
medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con esclusione, pertanto, di
ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione, dal momento
che la seconda procura con elezione di domicilio travolge
la prima elezione e non consente di considerare il luogo
in essa indicato come ancora riferibile al destinatario
dell’atto. Ed invero, secondo l’indirizzo in parola, una
volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato,
si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratóre cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo,
non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta
dall’art. 85 c.p.c. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo
difensore (Cass., sez. 2, n. 3016/1981; Cass.S.U. n.
3947/1987; Cass., sez. lav., n. 6143/1994; Cass., sez. 2,
1100/2001; Cass., sez. 1, n. 9147/2007; Cass., sez. 3,
3338/2009; Cass. sez. 5, n. 13477/2012).
3. Rilevato, pertanto, il suesposto contrasto di giurisprudenza, questa sezione ritiene opportuna la rimessione
degli atti al Primo Presidente, perché voglia valutare
l’opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite
per l’esame della questione controversa, ai sensi
dell’art. 374, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per
l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 9.6.2014, ed in seconda convocazione

dall’art. 330, coma primo, seconda ipotesi, c.p.c.,

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