Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 08/06/2021), n.15946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1049-2016 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio degli avvocati PASQUALE NAPPI, e MASSIMO NAPPI, che lo

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

CO.TRA.L. – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – SOCIETA’ REGIONALE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio

dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7116/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2015 R.G.N. 10116/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 30 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Z.E. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno pensionistico causato dal mancato versamento da parte della società CO.TRA.L. dei contributi sulle maggiori somme riconosciutegli con sentenza del 21 marzo 2008 per lo svolgimento di mansioni superiori dall'(OMISSIS), al (OMISSIS), liquidate in Euro 26.291,37 con successiva pronunzia;

– in particolare, confermando l’iter argomentativo di primo grado, la Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa di parte appellata, per essere stata avanzata la richiesta di risarcimento del danno soltanto in data 7 ottobre 2009, con la notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione, pur potendo l’azione essere esercitata già a decorrere dal 1995, all’epoca del pensionamento;

– avverso tale pronunzia propone ricorso, assistito da memoria, Z.E., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, la COVISAN S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale non essendo indicato, a margine del ricorso introduttivo, il provvedimento nei confronti del quale il ricorrente avrebbe conferito la procura speciale, atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le altre, Cass. n. 31031 del 2019), deve ritenersi validamente rilasciata la procura apposta al margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c., ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità;

– con il primo motivo di ricorso si deduce la omessa ed insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2935,2943 e 2116 c.c. nonchè l’omesso esame di un punto decisivo per la controversia;

– il primo motivo deve reputarsi inammissibile;

– giova evidenziare, con riguardo alla doglianza confluente nell’art. 360, comma 5, n. 5, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017);

– va, d’altra parte, rilevato che, in base all’art. 348 ter c.p.c., u.c., non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, ogni qualvolta, come nel caso di specie, nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”(cfr., ex plurimis, Cass. n. 29222 del 12 novembre 2019);

– per quanto concerne il secondo motivo, deve osservarsi come, nonostante lo stesso sia stato inammissibilmente formulato in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di ‘s inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008) esso, nella sostanza, contesta l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine al ritenuto perfezionamento della prescrizione;

– orbene, ritiene il Collegio che correttamente i due giudici di merito abbiano posto in risalto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso di omissione contributiva, sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell’età pensionabile), l’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13 (fra le più recenti, n. 2630 del 05/02/2014; negli stessi termini, Cass. n. 22751/2004 richiamata da parte ricorrente);

– orbene, se la possibilità di agire a garanzia dell’ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della somma in coincidenza con il verificarsi dell’evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo;

– invero, soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (cfr., in questi termini, Cass. n. 27760 del 30/10/2018);

– non v’è dubbio, infatti, che siano previste diverse forme di tutela per il lavoratore a fronte dell’omissione contributiva essendogli consentito chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell’INPS ovvero una pronunzia di mero accertamento dell’omissione contributiva;

– purtuttavia, solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore ottiene una ragione di danno risarcibile: invero, l’art. 2116 c.c., comma 2 riconosce al lavoratore un’azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto;

– secondo la nostra Corte, potendo l’azione risarcitoria stricto sensu essere esercitata soltanto nel momento in cui la definitiva perdita della prestazione previdenziale si determina, prima di quel momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione);

– la circostanza che al lavoratore sia consentito, a scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelati conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro nonchè, come anzidetto, di domandare una pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno non esclude che l’attualità di quest’ultimo si verifichi solo al perfezionarsi della età pensionabile (cfr. Cass. n. 27660/2018 cit.);

– nel caso di specie, diventato attuale il diritto alla integrità contributiva con il pensionamento nell’anno 1995, da quel momento iniziava a decorrere il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2935 c.c., con la conseguenza che, avendo il ricorrente notificato il tentativo obbligatorio di conciliazione soltanto in data 7.10.2009, la prescrizione doveva reputarsi ampiamente maturata;

– parte ricorrente asserisce, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si connettono con stretto nesso di causalità al rapporto cui la stessa inerisce (fra le altre, Cass. n. 15699 del 15/07/2011) che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla richiesta di differenze retributive avanzata con il ricorso presentato nel 2004;

– orbene, ad avviso del Collegio, tale asserzione avrebbe potuto essere presa in esame soltanto qualora parte ricorrente avesse allegato al ricorso la propria domanda introduttiva del giudizio di primo grado che, invece, non è possibile conoscere se non ripercorrendo il giudizio di merito con una operazione inammissibile in sede di legittimità;

– è, infatti, consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– nel caso di specie, non solo parte ricorrente ha del tutto omesso di produrre in atti o almeno individuare nella propria collocazione il ricorso ma, addirittura, in assenza di qualsivoglia riferimento a tale aspetto nella sentenza d’appello, è impossibile a questo Collegio stabilire se la decisione richiamata – anch’essa non riportata nè allegata al ricorso – abbia riconosciuto il diritto al diverso e superiore inquadramento richiesto, ovvero esclusivamente il diritto a percepire le differenze retributive dovute per effetto dell’espletamento di mansioni superiori, che, in ipotesi, avrebbero potuto essere riconosciute anche ai sensi dell’art. 2126 c.c.;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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