Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15946 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V. e N.E., elettivamente dom.ti in Roma, via di Santa Costanza 46 presso lo

studio dell’avv. Luigi Mancini e rappresentati e difesi

dall’Avv. CALDARELLI MARCO di Tivoli, ndono giusta mandato speciale a margine

del ricorso; – ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è domiciliata

in Roma, Via dei Portoghesi 12; – controricorrente –

nonchè Equitalia Gerit S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. in Roma

Lungotevere Flaminio 18; – intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 31/2/08

depositata il 3 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del Consigliere

Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per conto

dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del e le successive memorie scritte

depositata da entrambe le parti;

E’ presente l’avv. Caldarelli M.;

Uditi il P.G. in persona del Dott. Massimo Fedeli ed il difensore dei ricorrenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 31/2/08, depositata il 3 aprile 2008, con la quale è stato respinto l’appello degli stessi contribuenti avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso dei contribuenti avverso le (Ndr: testo originale non comprensibile) risultanti a loro nome a seguito di visura effettuata presso il concessionario del servizio riscossione tributi per la provincia di Roma; ritenuto che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso mentre l’Equitalia Gerit Spa non si è costituita; ritenuto che i ricorrenti hanno lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non indicata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per aver la CTR errato quando confermando la sentenza di primo grado ha negato l’impugnabilità dei reati non comunicati in difetto di notifica di atti ulteriori;

ritenuto che la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., che nella specie concludeva per la infondatezza della doglianza – costituisce una mera proposta di definizione processuale la quale non ha alcuna efficacia vincolante (Cass. 18763/07); ritenuto che la censura coglie invece nel segno alla luce del recente orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l’indubbio sorgere in capo al contribuente destianatio, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse “ex”art. 100 c.p.c., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione, in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr. in ordine alla sussistenza dell’interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dalD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19(Cass. n. 724/2010);

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il deposito della relazioneex art. 380 bis c.p.c., con cui il relatore abbia opinato per una delle ipotesi disciplinate all’art. 375 c.p.c., non impedisce alla Corte una volta che la causa è stata ritualmente tratta col procedimento camerale, di pronunciare ordinanza per una altra diversa ipotesti prevista dalla stessa disposizione (S.U. n. 8999/09); ritenuto alla stregua delle pregresse considerazioni che il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che occorrendo un rinnovato esame della controversia la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della CTR Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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