Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15945 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19657-2010 proposto da:
C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO CALLAIOLI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, giusta delega in
calce al ricorso notificato;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 996/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 17/07/2009 R.G.N. 1323/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO per l’Avvocato CALLAIOLI FABRIZIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 17.7.2009, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di C.G. volta ad ottenere la rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto all’amianto.
La Corte di merito, in particolare, riteneva l’erroneità della pronuncia del Tribunale per aver accolto la domanda accedendo al criterio dell’esposizione ponderata media calcolata sull’intero periodo di lavoro e, sul rilievo che la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado avesse accertato un’esposizione qualificata solo per sette anni, rigettava la domanda dell’assistito.
Contro questa pronuncia ricorre C.G. con un unico motivo. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte territoriale avrebbe rigettato la sua domanda basandosi sulle risultanze della consulenza disposta in prime cure e depositata nel giugno 2007 e tacendo invece di quelle dei successivi chiarimenti, depositati il 27.5.2008, che avevano accertato un’esposizione a 100 ff/l. per la durata di tredici anni e due mesi.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo chiarito che, sebbene le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non abbiano efficacia vincolante per il giudice, egli può tuttavia legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo in particolare indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 5148 del 2011). E poichè la Corte di merito, nel far proprie (ancorchè criticamente) le risultanze rassegnate dai consulenti in data 30.5.2007, ha manifestamente disatteso tali principi, nulla dicendo dei motivi per cui le successive (e radicalmente differenti) conclusioni espresse nei chiarimenti depositati il 27.5.2008 non potessero essere condivise, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016