Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15945 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 15945

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A. e Po.Gi., domiciliati in Roma, via

Nomentana 233, presso l’avv. Paolo Mele, rappresentati e difesi

dall’avv. Massimo Romano, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Italfondiario s.p.a., domiciliata in Roma, piazza del Fante 2, presso

l’avv. Paolo Palmeri, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra

Villecco, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2013 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 5 febbraio 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. e Po.Gi. impugnano per cassazione la sentenza n. 168/2013 della Corte d’appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li ha condannati al pagamento della somma di circa 24 mila euro in favore della s.p.a. Italfondiario.

I ricorrenti propongono un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso la s.p.a. Italfondiario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano che i giudici d’appello, disponendo una C.T.U., abbiano consentito l’acquisizione da parte del consulente, in violazione dell’art. 345 c.p.c., di documenti alla cui produzione la banca avrebbe dovuto provvedere in primo grado.

Il ricorso è palesemente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “riguardo all’esercizio, da parte del giudice di appello come di quello di rinvio, del potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di consulenze, non opera il limite all’ammissione di nuovi mezzi di prova – ex art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo risultante dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 – che deriva in via generale dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione” (Cass., sez. 3, 6/10/2000, n. 13343). Sicchè, trattandosi di una controversia di rendiconto, quando sia disposta una consulenza contabile, ne consegue l’implicito giudizio di indispensabilità dell’acquisizione dei documenti sui quali la consulenza deve essere espletata, in conformità al disposto dell’art. 435 c.p.c., comma 3, nel testo all’epoca vigente.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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