Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15945 del 24/07/2020
Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6341/2019 proposto da:
O.I., elettivamente domiciliato inelettivamente
domiciliato in Campobasso Via Mazzini 112 presso lo studio
dell’Avv.to Ennio Cerio che lo rappresenta e difende come da procura
speciale in calce al ricorso, manca il domiciliatario;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 15/1/2019, ha respinto le domande di O.I., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, confermando il provvedimento di rigetto pronunciato dalla competente Commissione Territoriale;
per ciò che nella presente sede ancora interessa, il tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c rilevando, sulla scorta dei rapporti UNHCR, USA e Germania Federale del 2015 già richiamati dalla C.T., nonchè del rapporto 2017/2018 di Amnesty International, che l'(OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; ha inoltre affermato che il richiedente non aveva allegato profili di sua particolare vulnerabilità, tali da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria;
O.I. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza, affidato a due motivi;
il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con entrambi i motivi, che denunciano, rispettivamente, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia attivato i propri poteri istruttori d’ufficio per l’accertamento della situazione oggettiva in cui versa il proprio paese e sostiene che l’indagine, ove svolta, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. o, quantomeno, di quella di protezione umanitaria;
i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili per difetto assoluto di specificità; essi si risolvono, infatti, nell’elencazione di una serie di massime giurisprudenziali in ordine al dovere del giudice di assumere informazioni sulla situazione del paese di origine del richiedente e nell’astratta affermazione della genericità delle fonti internazionali sulle quali il tribunale ha fondato il proprio convincimento, senza che siano allegate fonti diverse, attestanti che nell'(OMISSIS) è in corso un conflitto armato generalizzato o comunque, che il paese versa in una situazione di violenza indiscriminata, nè che sia denunciato l’omesso esame dei fatti, indicativi di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, dedotti a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;
nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020