Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15945 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 15/01/2020, dep. 08/06/2021), n.15945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19123-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8399/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2017 R.G.N. 4581/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 30.1.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di N.P., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, depositata il 25.1.2013, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale, per la somma di Euro 3.551,39 a titolo di retribuzione dovuta dalla società Telecom Italia S.p.A. al dipendente N., relativa al mese di (OMISSIS);

che la Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che è pacifico tra le parti che con sentenza n. 25877/2009 resa tra le stesse dal Giudice del lavoro di Napoli, confermata in sede di appello (con la sentenza n. 4195/2013), era stato dichiarato inefficace nei confronti del ricorrente il contratto di cessione di ramo di azienda costituito dalla struttura Domestic Wireline, stipulato tra Telecom Italia e TNT Logistic, e, per l’effetto, la cedente Telecom Italia S.p.A. era stata condannata a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro con mansioni compatibili con il livello di inquadramento posseduto dal N. prima del suddetto trasferimento; sulla base di tale pronunzia, ormai passata in giudicato, in quanto con la sentenza della Suprema Corte n. 9641/2014 era stato respinto il ricorso della Telecom Italia S.p.A. avverso la pronunzia della Corte territoriale, il N. aveva chiesto alla predetta società di essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente; tale riammissione in servizio non è però avvenuta ed il dipendente ha continuato a lavorare alle dipendenze della cessionaria, da cui è stato retribuito sino alla data di licenziamento da parte della stessa;

che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando un motivo, cui resiste con controricorso N.P.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909,1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c., nella parte in cui nella sentenza impugnata non sono state detratte, “da quanto dovuto alla parte resistente il credito maturato dal N. per effetto della sentenza n. 19736/2013 del 14.11.2013, emessa dal Tribunale di Napoli”, con la quale era stata ordinata la reintegrazione, L. n. 300 del 1970, ex art. 18 del N. nel posto di lavoro alle dipendenze di Ceva Logistics e quest’ultima era stata condannata al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione; pertanto, a parere della Telecom Italia S.p.A., “nessun danno differenziale residuava nel caso di specie, posto che altro titolo giudiziario (nello specifico, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 19736/2013), costituente giudicato esterno, in relazione al medesimo periodo oggetto della presente causa, aveva già statuito per il diritto alle retribuzioni del lavoratore”;

che il motivo non è meritevole di accoglimento, poichè – anche a voler prescindere dal fatto che la società ricorrente neppure ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 19736/2013 (riportata alle pagg. 4-10 del ricorso), in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, -, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 – relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore – ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di “diritto vivente” dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente – come nella fattispecie – la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perchè, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento, poichè, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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