Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15945 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B., residente a (OMISSIS), rappresentalo e difeso

per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Picerni Giuseppe,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa,

L.go Parolini n. 23;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

e

Comune di Bassano del Grappa, in persona del sindaco, rappresentato e

difeso per procura a margine del controricorso dall’Avvocato prof.

d’Ayala Valva Francesco, elettivamente domicilialo presso il suo

studio in Roma, v.le Parioli n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/19/09 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 26 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Massimo

Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto M.B., quale erede di P. G., per la cassazione della sentenza n. 11/19/09 del 26.3.2009 della Commissione regionale del Veneto, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Bassano del Grappa gli aveva chiesto il pagamento dell’ICI per gli anni dal 2000 a 2003;

letto il controricorso del comune di Bassano del Grappa;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per il rigetto del ricorso osservando che:

– “i motivi del ricorso – ad eccezione del secondo, che contiene un riferimento alla vicenda processuale concreta che avrebbe generato la violazione denunziata – sono inammissibili in quanto i quesiti con cui si concludono appaiono manifestamente generici, limitandosi a chiedere se risultano violate le disposizioni indicate in rubrica oppure a formulare una domanda astratta, senza contenere, nell’uno e nell’altro caso, qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, alle questioni controverse ed affrontate dalla decisione ed alle specifiche ragioni esposte dalla sentenza impugnata, nonche’ l’affermazione del diverso principio di diritto di cui si chiede l’applicazione;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto dei quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il quesito di diritto non puo’ rimanere puo’ risolversi e restare circoscritto al mero interrogativo se una determinata norma sia stata violata ovvero se sussista il vizio denunziato ne’ in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che e’ alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

– “il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto l’avviso contenente la data dell’udienza di trattazione comunicato al ricorrente non conteneva anche la menzione del procedimento da lui promosso nei confronti dell’Agenzia del Territorio, in cui risultava impugnata la rendita attribuita al suo immobile e posta a base degli avvisi di accertamento ici, e’ manifestamente infondato, atteso che, come risulta dallo stesso ricorso, non solo il medesimo ricorrente era presente all’udienza, ma in precedenza aveva ricevuto comunicazione dell’ordinanza che aveva disposto la riunione dei due procedimenti, sicche’ egli era a conoscenza che all’udienza indicata sarebbe stato trattato anche il giudizio promosso nei confronti dell’Agenzia del Territorio;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009; Cass. n. 7197 del 2009 ); che, in conclusione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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