Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15944 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29266-2010 proposto da:

T.O., C.F. (OMISSIS), nella qualità di genitore esercente la

potestà sul minore T.K., TI.VI.SI.EL.

C.F. (OMISSIS), nella qualità di genitore esercente la potestà sui

minori C.T.R.D. e C.T.G.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II N. 13, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ISIDE STORACE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA POLLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/10/2010 R.G.N. 788/2009;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato PATTERI

ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.740/2010, depositata il 19.10.2010, la Corte d’Appello di Genova, riuniti gli appelli per connessione di questioni, in riforma delle sentenze nn. 102 e 1200 del 2009 del tribunale di Genova accoglieva parzialmente l’appello proposto da Ti.Vi.Si.El., quale rappresentante dei figli minori G.A. e C.T.R.D., e condannava l’INPS a corrispondere loro l’indennità di accompagnamento dall’1.6.2010 ovvero a far data dall’acquisto della cittadinanza italiana i oltre accessori. Confermava invece (in mancanza della carta di soggiorno) la sentenza n. 1003/2009 del tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda proposta da T.O., quale esercente la potestà genitoriale sulla minore T.K., per ottenere l’indennità di accompagnamento per la minore e il riconoscimento della qualità di portatore di handicap ex lege n. 104 del 1992; e dichiarava compensate le spese.

A fondamento della decisione la Corte genovese sosteneva che ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali domandate in giudizio, pur a seguito della sentenza n. 306/2008 della Corte Costituzionale (con cui era stato dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 1, nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), valesse ancora il limite temporale previsto dalla legge per ottenere la carta di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo; per cui il diritto vantato da tutti gli attori non poteva sussistere. Doveva però accogliersi la domanda di Ti.Vi.Si.El. quale rappresentante dei figli minori G.A. e C.T.R.D. in quanto, nelle more del giudizio, in data 26 maggio 2010, essi avevano ottenuto la cittadinanza italiana, talchè la provvidenza richiesta doveva essere concessa, ma solo dall’1.6.2010.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione T.V.S.E. ed T.O., nelle qualità sopraindicate, affidando le proprie censure ad un unico motivo. Resiste l’INPS controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo ed unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19 in relazione all’art. 10 Cost., all’art. 14 CEDU del Protocollo addizionale della Convenzione, adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con L. 4 agosto 1955, n. 848; alla Convenzione ONU di New York recepita in Italia con L. n. 176 del 1991; alla Convenzione di Lussemburgo del 1980, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13.12.2006 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità. Ciò in quanto la Corte d’appello aveva negato le provvidenze di cui alla domanda sostenendo che fosse ragionevole subordinarne l’erogazione alla sussistenza del requisito temporale di permanenza lungo; ed affermando perciò che le prestazioni in discorso non fossero intese a rimediare a gravi situazioni di urgenza che sole, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, avrebbero tolto ragionevolezza al collegamento dell’erogazione della prestazione alla non episodicità ed alla breve durata del soggiorno.

1.1. Il ricorso è fondato. Come risulta dalla successiva sentenza 11.03.2013 n. 40 (rel. Grossi), la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19 (legge finanziaria 2001) è stato pure dichiarato illegittimo nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. La Corte era chiamata a decidere sul requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata (con le sentenze 306/2008 e 11/2009) con riferimento ai soli requisiti reddituali. Ancora una volta la Corte ha ribadito che ove si tratti “di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”. L’introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento… vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie… che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.

In conclusione, ed a differenza da quanto sostenuto dall’INPS, va affermato che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri, come si evince pure dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia (sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 40/2003, 329/2011, 22/2015, 230/2015). Tanto non solo sulla base della cittadinanza, ma neppure in relazione alla durata della residenza (sia essa riferita al territorio nazionale o alla regione che eroga la prestazione); dovendosi invece avere riguardo esclusivamente alla soddisfazione del bisogno.

4. La sentenza impugnata non è pertanto conforme ai principi esposti sia dove ha negato la prestazione, sia dove l’ha accordata soltanto a seguito dell’acquisto della cittadinanza da parte dei minori, con decorrenza dal 1 giugno 2010. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata tassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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