Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15944 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, (ud. 15/01/2020, dep. 08/06/2021), n.15944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15764-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6185/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/12/2016 R.G.N. 1214/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 24.12.2016, ha accolto il gravame interposto da B.M., nei confronti di Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 9401/2014, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla predetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 8431/2013, emesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento di retribuzioni dalla stessa dovute al dipendente B., relative al periodo (OMISSIS);

che la Corte di merito, per ciò che ancora in questa sede rileva, ha sottolineato che è pacifico tra le parti che, con sentenza n. 3872/2012, resa tra le stesse dal Tribunale di Roma in data 1.3.2012, era stato dichiarato inefficace nei confronti del ricorrente il contratto di cessione di ramo di azienda in cui il medesimo era inserito, stipulato tra Telecom Italia e ITS S.p.A. (successivamente SIRM S.p.A.), e, per l’effetto, la cedente Telecom Italia S.p.A. era stata condannata a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro con mansioni compatibili con il livello di inquadramento posseduto dal B. prima del suddetto trasferimento; e che, sulla base di tale pronunzia, ormai passata in giudicato, il dipendente aveva chiesto, invano, alla predetta società di essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente; che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando due motivi, cui resiste con controricorso B.M.;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha dichiarato il diritto del B. al risarcimento del danno, mentre il lavoratore aveva richiesto il pagamento della retribuzione per il periodo dall'(OMISSIS) al (OMISSIS); 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello non ha ritenuto di ammettere nei confronti del B. l’ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo 2012, come richiesto da Telecom Italia S.p.A., “al fine di evincere la percezione dell’indennità di disoccupazione da parte del B.”;

che il primo motivo non è fondato, in quanto la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016); ed invero, laddove si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento, come nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 112 del codice di rito (v. ex plurimis, Cass. n. 13405/2015). Va, comunque, osservato che la sentenza oggetto del presente giudizio è anteriore ai recenti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 2990/2018; n. 17785/2019; 17784/2019) – cui questo Collegio, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, alla stregua dei quali “il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto di ricevere le retribuzioni da parte del cedente che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di reintegra”; e, quindi, la prestazione rifiutata dalla società cedente a seguito della sentenza accertativa della illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda equivale alla prestazione effettivamente resa, mantenendo inalterato il diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione;

che il secondo motivo – che, nella sostanza, si appalesa all’evidenza come meramente esplorativo – non può essere accolto, in quanto, come motivatamente sottolineato dai giudici di seconda istanza, la società appellante non ha fornito, come sarebbe stato suo precipuo onere, la prova che l’appellato abbia svolto altra attività lavorativa nel periodo oggetto del presente giudizio, nè che abbia percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione, avendo solo allegato ma non provato la relativa circostanza;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA