Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15943 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26695-2010 proposto da:

B.M.D., C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA

MAFFEI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del

Consolato Generale d’Italia;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO DI MEGLIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2010 R.G.N. 1553/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MORASCHI CHIARA per delega verbale Avvocato MAFFEI

ROSA;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato PULLI

CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1251/2010, depositata il 23.11.2009, la Corte d’Appello di Roma, rigettava l’appello proposto da B.M.D., quale erede di B.F., avverso la sentenza resa dal tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di condanna dell’INPS al pagamento in suo favore dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius nel periodo dall’1.7.1980 (data di decorrenza della suddetta pensione) al 5.10.1985 (data della sua morte), oltre accessori.

A fondamento della decisione, la Corte d’Appello preliminarmente osservava, contrariamente alla sentenza di primo grado, che alla fattispecie in esame non fosse applicabile la decadenza triennale della domanda ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 in quanto la relativa disciplina non è riferibile alla riscossione dei ratei già liquidati. Secondo la Corte territoriale, il diritto dell’appellante alla riscossione dei ratei era tuttavia estinto per prescrizione, in quanto era maturato il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. e comunque dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, comma 1, secondo cui le rate di pensione si prescrivono in cinque anni dalla loro scadenza. Il relativo dies a quo sarebbe decorso dal provvedimento di liquidazione dei ratei (ossia dal 24.4.1990) e sarebbe scaduto il 24.4.1995 in mancanza di valido atto interruttivo.

Tale non poteva considerarsi, secondo il giudice d’appello, la lettera dell’INPS del 25.8.1994 in quanto non costituiva ricognizione di debito avendo ad oggetto una generica richiesta di documentazione al patronato INCA di San Justo in Argentina; il relativo contenuto non assumeva rilievo nella causa nemmeno nella parte in cui attestava l’effettuazione da parte del patronato di una richiesta di pagamento dei ratei avvenuta il 15.5.1990. Domanda quest’ultima che non poteva far salvo il diritto azionato in giudizio siccome il primo atto interruttivo della prescrizione, successivo a tale data, era costituito dalla richiesta di pagamento dei ratei effettuata il 7.12.1999 e quindi in epoca chiaramente tardiva.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre B.M.D., quale erede di B.F. con un unico motivo di censura contenente il quesito di diritto. L’INPS resiste con controricorso.

B.M.D. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2948 c.c., n. 4 e comunque ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, comma 1, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Motivazione erronea ed incoerente (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto nel caso di specie il provvedimento di liquidazione era intervenuto il 24.4.1990 vale a dire a cinque anni dalla morte del sig. B.F., titolare della pensione di vecchiaia, talchè al momento della sua morte detto credito non era nè liquido, nè esigibile sicche si applicava il termine prescrizionale decennale. Nel caso di specie poichè il provvedimento di liquidazione era intervenuto il 24.4.1990, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 29.8.2008 e notificato il 6.11.2008, il termine decennale non era decorso. Infine andava considerato che la ricorrente aveva presentato domanda il 15.5.1990 come confermato con messaggio dell’INPS del 25.8.1994.

2.- Il ricorso è infondato, essendo pacifico che il provvedimento di liquidazione dei ratei di pensione spettanti al sig. B.F. – e maturati dall’1.7.1980, data decorrenza della suddetta pensione, al 5.10.1985, data della sua morte – sia intervenuto il 24.4.1990. Talchè si controverte soltanto del diritto alla riscossione dei ratei e del termine di prescrizione applicabile.

Ora, secondo il consolidato orientamento di legittimità di cui ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, alla riscossione delle somme conseguenti a prestazioni già liquidate si applica il termine quinquennale, secondo quanto previsto dall’art. 2948 c.c. e comunque dal RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, comma 1. Mentre il termine di prescrizione decennale si applica soltanto alle componenti essenziali dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate. Tanto è stato statuito pure dalle Sez.Unite di questa Corte già con sentenza 10955/2002 secondo la quale “Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129″.

Il principio è stato ribadito dalle medesime Sez.unite con la pronuncia n 17742/2015 con la quale è stato riaffermato che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, – così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicchè, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”.

3. A nulla rileva che il titolare era deceduto e che il credito dovesse essere riscosso dagli eredi, trattandosi di una situazione che non comportava nessun mutamento rispetto alla sua natura, derivante dall’essere frutto di ratei di pensione già liquidati. In ogni caso, anche a voler, in ipotesi, riconoscere efficacia interruttiva alla lettera del 15.5.1990, in mancanza di un nuovo atto interruttivo entro il 15.5.1995 non poteva iniziare a decorrere nuovamente la prescrizione da quest’ultima data, per cui alcun rilievo poteva avere la successiva nota del 7.12.1999.

4. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso. Sussistono i presupposti per l’esenzione della parte soccombente dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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