Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15943 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8562/2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57 C/O STUDIO GRECO MARCELLO, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE Salvatore,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1865/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2008 r.g.n. 2405/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 30.12.2008, rigettava l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, con la quale era stata respinta l’opposizione a pignoramento di un bancone frigorifero a seguito di due precetti notificati al predetto dal Ministero del Lavoro.

Rilevava la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva rilevato che l’opponente non aveva fornito alcuna prova della indispensabilità del bene pignorato, in relazione alle dimensioni dell’impresa, alle modalità di esercizio della stessa ed alla sua produttività e che non poteva ritenersi che l’utilizzazione del banco frigorifero pignorato fosse essenziale ed insostituibile per l’esercizio del caseificio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il S., affidando l’impugnazione ad unico articolato motivo.

Il Ministero è rimasto intimato

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo esposto, il S. deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’insufficienza, illogicità e contradditorietà della motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Assume la mancanza di congrua ed esauriente motivazione, da parte del giudice del merito, in ordine alla indispensabilità dello strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 514 c.p.c., comma 1, n. 4, che prevede, come criterio di discrimine, un concetto di indispensabilità relativo, riferito alle condizioni di esercizio dell’attività del debitore, al fine di escludere che l’impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto alla attività personale.

Sostiene che, se pure tale accertamento di fatto è riservato al giudice del merito, lo stesso è suscettibile di controllo di legittimità se non congruamente motivato e che, nella specie, era stato omesso di valutare la visura camerale, aggiungendo che una corretta valutazione avrebbe dovuto condurre a ritenere l’indispensabilità e impignorabilità del bene, considerata la prevalenza dell’apporto personale sull’aspetto organizzativo.

L’indispensabilità, invero, secondo il ricorrente, non va intesa in funzione strettamente strumentale con l’esercizio dell’impresa, dovendo considerarsi impignorabili quei beni il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe la perdita di clientela e l’impossibilità economica di continuare l’attività stessa.

Ancora, assume il S. la mancata valorizzazione dell’affermazione di notorietà (art. 115 c.p.c., comma 2) dell’impiego dei mezzi staggiti presso la generalità delle persone che svolgono l’attività di caseificio, sulla scorta, peraltro, dei limiti strutturali della piccola realtà imprenditoriale colpita dall’esecuzione e sostiene che la corretta valutazione delle risultanze istruttorie non poteva che condurre all’accoglimento delle opposizioni, stante la natura artigianale dell’attività, dovendosi considerare vaga e priva di fondamento la presunzione di disponibilità di mezzi alternativi in capo all’artigiano.

Il ricorso è infondato.

Sostiene, in sintesi, il ricorrente che il concetto di indispensabilità dello strumento di lavoro ai sensi dell’art. 514 c.p.c., comma 1, n. 4, non vada inteso in funzione strettamente strumentale con l’esercizio dell’attività economica, ma che debba conferirsi rilievo ad elementi presuntivi riferiti alla generalità delle persone che esercitano la medesima attività.

Rileva, poi, che l’iter motivazionale della sentenza impugnata sia viziato, in quanto non era stata attribuita rilevanza alla visura camerale e non era stata effettuata una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.

Sotto il primo profilo occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato – secondo cui l’art. 514 c.p.c., comma 1, n. 4, che sancisce l’impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo – la cui valutazione è rimessa a giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato – che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell’attività del debitore al fine di escludere che l’impignorabilità sia estesa a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all’attività personale (cfr., in tali termini, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4488). Il concetto di dotazione sovrabbondante, ribadito nella decisione da ultimo menzionata, era stato già affermato con riguardo a casi di opposizione all’esecuzione in cui era dedotta l’assoluta impignorabilità dei beni che, pur correlati all’attività del debitore, non erano risultati indispensabili, in mancanza di prova da parte di quest’ultimo circa l’indisponibilità di altri mezzi svolgenti la stessa funzione (in particolare, cfr.

Cass. 20 agosto 2003 n. 12212 e, successivamente, nello stesso senso, Cass. 11 7.2006 n. 15705).

L’assunto della Corte di merito, secondo cui non era emerso dagli atti alcun elemento atto a comprovare le dimensioni dell’impresa, la sua attività, la sua produttività, ovvero altro dato significativo idoneo a dimostrare l’essenzialità ed insostituibilità dell’utilizzazione del banco frigorifero per l’esercizio dell’attività dei caseificio, si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità in quanto fondato su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione sopra richiamata.

Quanto agli asseriti vizi logici, è opportuno aggiungere che non solo, come già sopra rilevato, la parte ricorrente non è riuscita a dimostrarne la sussistenza, ma ha esposto doglianze inammissibili prima ancora che prive di pregio, laddove ha sostenuto che era stato omesso di valutare la visura camerale, pur non indicando quando e dove era avvenuta la relativa produzione, nè riportandone il contenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza. Al riguardo, è stato, invero, osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3, o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25,5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007:

20437/2008:4056/2009).

Anche la ulteriore doglianza fondata sulla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie pecca di genericità, non essendo stato affatto precisato a quali risultanze il ricorrente intenda riferirsi, così come ogni ulteriore rilievo attinente all’iter motivazionale della pronunzia di merito risulta non argomentato se non in relazione ad un concetto di notorietà riferito all’impiego usuale dei mezzi staggiti presso la generalità delle persone svolgenti la medesima attività, che, tuttavia, presuppone la soluzione in senso positivo della questione relativa all’indispensabilità degli stessi nei termini sopra precisati, in relazione alla reale dimensione dell’attività economica del debitore esecutato.

Nulla va statuito suile spese del presente giudizio, essendo il Ministero rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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