Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15943 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Naima Club Associazione Culturale, con sede in (OMISSIS), in
persona
del legale rappresentante sig. M.M., rappresentata e
difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati Gulmanelli Enzo
e Saverio Gianni, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno n. 3;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75 della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, depositata il 15 gennaio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI
Massimo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto dalla Naima Club Associazione Culturale per la cassazione della sentenza n. 75 del 15.1.2008 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, sul presupposto che la stessa svolgesse unicamente un’attivita’ commerciale, le aveva chiesto, in relazione all’anno 2002, il pagamento di somme a titolo di irpeg, irap ed iva;
letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. da consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:
– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) e comma 4, art. 11, comma 4 quinques. nonche’ delle connesse disposizioni in materia di irap e di iva, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto, come specificato nel quesito di diritto, che la partecipazione di nuovi soci le cui domande non sono state ancora esaminate dal Consiglio direttivo e di vecchi soci con tessere rinnovate alle attivita’ culturali istituzionali organizzate da un ente non commerciale con scopi culturali determina il passaggio automatico dalla categoria di ente non commerciale a quella di ente commerciale, soprattutto quando i nuovi soci rappresentano una quota del 5% del pubblico presente alle manifestazioni sociali”;
– “il motivo e’ inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha tratto la propria conclusione rilevando che l’accesso alle manifestazioni organizzate dalla ricorrente era attuato con modalita’ contrarie allo statuto ed in forma indiscriminata e che la qualifica di socio era del tutto fittizia, reputando le modalita’ di adesione e di accesso non sostanzialmente differenti rispetto a quelle seguite per l’espletamento di attivita’ di natura commerciale”;
– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11 bis, lamenta, come chiarito nel quesito, che la Commissione regionale abbia ritenuto sufficiente per la perdita della qualifica di ente non commerciale le modalita’ di ammissione dei soci gia’ iscritti e dei nuovi, senza esaminare i parametri previsti dall’art. 11 bis citato;
– “il mezzo e’ infondato dovendosi qualificare obiettivamente commerciale l’attivita’ di un’associazione qualora le prestazioni da essa effettuate dietro pagamento di un prezzo risultino rivolte indiscriminatamente a terzi e da questi concretamente usufribili (Cass. n. n. 15321 del 2002)”;
rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti: ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;
che, in conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010