Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15942 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11308/2019 proposto da:

A.R.M., elettivamente domiciliato in Macerata,

piazza della Vittoria, n. 1 presso lo studio dell’avv. Paolo

Paciaroni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 14/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.R.M., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 14 marzo 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso così presentato.

2.- La pronuncia ha in particolare rilevato che il narrato del ricorrente resta confinato nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente”; che i più accreditati report (EASO di fine 2017) attestano che nell’attuale la terra del Bangladesh non presenta i presupposto richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; che non sussistono “condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate quelle presentate dal ricorrente, non importano comunque al richiedente l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio”.

3.- Avverso questo provvedimento A.R.M.

ha presentato ricorso per cassazione, basato su tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo violazione della legge e omesso esame di fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b; (ii) col secondo motivo, violazione della legge e omesso esame di fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 6, comma 2 e art. 14, lett. c.; (iii) col terzo motivo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter.

Nella sostanza, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di escludere la ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a. e b.: questi presupposti – si afferma “non sono subordinati alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico”; è “notoria la situazione di violenza diffusa presente nel (OMISSIS)”. Pure ha errato il Tribunale a escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 14 cit., lett. c: l'”osservanza dei principi dell’equo processo viene spesso meno in (OMISSIS)”; il “sistema giudiziario è fortemente politicizzato”. In punto di protezione umanitaria, il Tribunale non ha dato adeguata “attenzione alla prolungata presenza del territorio nazionale” e alla “attività lavorativa” svolta dal richiedente.

5.- Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Esso si sostanzia, in realtà, in una continua richiesta di revisione completa dei termini materiali della fattispecie concreta, così insistendo per un giudizio per contro precluso all’esame di questa Corte (per tutte si veda, da ultimo, Cass., 26 giugno 2020, n. 12952).

Per completezza, va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza – nei giudizi relativi alla materia della protezione internazionale e della protezione umanitaria – di un onere probatorio c.d. attenuato non esonera, nè riduce la portata dell’onere di allegazione. E così avviene anche in relazione alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’art. 14, lett. a. e b.: la protezione accordata dal sistema vigente riguarda un bisogno di tutela concreto e specifico alla persona del richiedente (pur se, nel caso, condiviso), non astratto e diffuso.

D’altro canto, la norma dell’art. 14, lett. c. non ha nulla a che vedere con i principi dell’equo processo, come sembra ritenere il richiedente, focalizzandosi invece sui ben diversi temi del conflitto armato e della violenza generalizzata.

In relazione alla invocata protezione umanitaria, inoltre, la corrispondente censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità non rilevata dal giudice del merito: vulnerabilità che non può che riguardare la vicenda personale del richiedente; diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo Paese di origine in termini del tutto generali e astratti.

6.- Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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