Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15942 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12383/2009 proposto da:

T.D., L.F.V., I.M.,

R.D., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

DONATI 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO,

rappresentati e difesi dagli avvocati MORABITO Giuseppe, PELLICANO1

FILOMENA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SO.GE.SER. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA N. 53, presso lo studio

dell’avvocato EFRATI Carla Virgilia, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAROZZI ANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 293/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/05/2008 r.g.n. 272/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PELLICANO’ FILOMENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità o in subordine,

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13.5.2009, con riferimento ai gravami riuniti proposti da ciascuna delle parti epigrafate, rigettava l’appello proposto dalla società SOGESER a r.l. ed, accogliendo in parte d’appello dei lavoratori, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inefficace, per inosservanza della forma scritta, il licenziamento intimato dalla SOGESER ai ricorrenti, condannando la società a corrispondere ai predetti le retribuzioni loro spettanti dalla data dell’11.7.2002 fino al novembre del 2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole scadenze al saldo, nonchè a versare i contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo.

Secondo la Corte territoriale, nessun rapporto si era costituito tra i ricorrenti e l’impresa subentrante nell’appalto, la quale aveva comunicato l’impossibilità di dare corso all’assorbimento dei quattro lavoratori in forza presso la originaria appaltatrice, e doveva ritenersi legittimo, pertanto, l’esercizio della facoltà, da parte dei ricorrenti, di impugnare il licenziamento loro intimato per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario, non essendosi costituito alcun rapporto lavorativo con l’impresa subentrante. Rilevava, ancora, il giudice del mento, che nessuna risoluzione consensuale del rapporto originario si era verificata e che, al contrario, nella comunicazione del 15.7.2002, effettuata alla sezione circoscrizionale del lavoro e m. o., la SO.GE.SER. aveva comunicato la cessazione dei rapporti con i quattro ricorrenti a far data da 11.7.2002, pur non comunicando tale volontà ai lavoratori nelle forme prescritte e comportando tale carenza di forma la radicale inefficacia dei licenziamenti L. n. 108 del 1990, ex art. 2. L’obbligo retributivo conseguente andava disposto, tuttavia, solo fino a tutto il mese di novembre 2002 e senza prevedere alcuna reintegrazione, atteso che, con la consegna del t.f.r. dopo l’ordinanza cautelare che aveva disposto la reintegrazione, doveva ritenersi che la società avesse comunicato ai lavoratori un nuovo licenziamento, idoneo a determinare la decorrenza del termine per la relativa impugnativa.

Propongono ricorso per cassazione i lavoratori con un unico motivo.

Resiste con controricorso la SO.GE.SER s.r.l., che propone anche ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’istituto del passaggio diretto ed immediato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e lamentano, altresì, l’irrilevanza della liquidazione del TFR come forma indiretta di licenziamento scritto.

Ed invero, secondo i ricorrenti, con la consegna del t.f.r, la SOGESER non aveva fatto altro che confermare il licenziamento orale, per cui doveva trovare applicazione l’art. 1423 c.c., secondo cui un atto nullo non poteva essere convalidato. In realtà la Sogeser riteneva perfezionato il passaggio diretto e, quindi, i lavoratori avevano interpretato tale atto come consequenziale al licenziamento intimato in forma orale.

Quanto a ricorso incidentale, con il primo motivo, la società deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione ed extrapetizione; la violazione degli artt. 99, 112, 414 e 420 c.p.c., in quanto i ricorrenti avevano indicato quale fatto costitutivo della pretesa il licenziamento intimato verbalmente dal caposquadra C., laddove la sentenza aveva conferito rilevanza a diversi elementi di natura documentale per inferirne la violazione dell’obbligo della forma scritta del recesso.

Con il secondo motivo, la società lamenta l’insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di licenziamenti di fatto intimati ai dipendenti nel luglio 2002 e denunzia l’erronea valutazione delle risultanze processuali e della documentazione in atti.

Con il terzo motivo, la SO.GE.SER s.r.l. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 17 del ccnl di settore, dell’accordo del 2.5.2002, dell’accordo del 28.6.2002 e del verbale di esame congiunto del 10.7.2002 ed, infine, deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., domandando se il lavoratore, che chiede l’annullamento o l’inefficacia del licenziamento, deve provare di essere stato licenziato con comunicazione verbale o scritta, non potendo ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, non avendo la società depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche dell’atto ai ricorrenti principali.

La vicenda trae origine dal subingresso della società La Proletaria a r.l. alla SOGEFER nell’appalto per la pulizia presso l’impianto di (OMISSIS) a far data dal luglio 2002. Le parti sociali avevano convenuto che il lavoratori (in forza presso l’azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza dell’appalto) sarebbero transitati alle dipendenze dell’impresa subentrante dalla data fissata per l’inizio dell’attività e che l’assorbimento dei lavoratori presso la stessa sarebbe avvenuto previo preventivo assenso di questi ultimi. Con nota del 18.7.2002, la società subentrante aveva, tuttavia, comunicato alla cedente l’impossibilità di assumere i lavoratori epigrafati.

La fattispecie è quella della cessazione dell’appalto cui sono adibiti di dipendenti della ditta cessante, che si articola in un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto ed immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto Tale forma di tutela, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti dei datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli, per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario (cfr. in tali termini, Cass. 29 maggio 2007 n. 12613).

E’ stato anche osservato che la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto non implica, di per sè, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiescenza al medesimo anche dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo (cfr. Cass., da ultimo cit.).

Con riferimento al caso considerato, deve, allora, ritenersi che effettivamente, a fronte della mancata realizzazione della fattispecie del passaggio diretto, in ragione dell’impossibilità per l’impresa subentrante di assumere i quattro dipendenti, questi ultimi abbiano inteso avvalersi della facoltà di impugnare il recesso verbale intimato dalla SO.GE.SER. srl per far valere la continuità giuridica dei rispettivi rapporti di lavoro con la stessa, ma che la società, pur affermando di avere ritenuto che il passaggio diretto si fosse perfezionato, abbia contraddittoriamente consegnato ai predetti il TFR, che, in ipotesi di passaggio diretto, doveva essere, invece, trasferito alla impresa subentrante. Correttamente, pertanto, è stato individuato un recesso orale della società intimata a far data dall’11 luglio 2002, come desunto dalla Corte del merito – con iter argomentativo immune da violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, dal comportamento della stessa quale emerso dalla documentazione acquisita agli atti – laddove priva di giuridico fondamento risulta la ricostruzione del fatto per il periodo successivo a tale recesso, non avendo nessuna delle parti dedotto l’esistenza di un secondo licenziamento. Peraltro, quest’ultimo, a dire dei ricorrenti, difficilmente avrebbe potuto essere ravvisato nell’atto della mera consegna del trattamento di fine rapporto effettuata dopo l’emissione di ordinanza cautelare che disponeva la reintegra dei lavoratori, e tale affermazione risulta coerente con il rilievo che il datore di lavoro non aveva dato esecuzione a tale provvedimento, ma aveva sostanzialmente, attraverso la consegna delle spettanze retributive, dimostrato di risolvere in via definitiva la pendenza di ogni questione economica con i dipendenti, nei cui confronti già di fatto si era verificata la risoluzione del rapporto lavorativo precedentemente in essere.

Al riguardo, è principio affermato da questa Corte quello secondo cui la mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l’impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare “ex se” la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita (cfr. Cass 15 febbraio 2008 n. 3865). Nella fattispecie in esame – in cui è stata affermata l’inefficacia del licenziamento per mancanza di forma scritta, con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza dall’impugnazione – deve, dunque, rilevarsi la fondatezza della censura formulata dai ricorrenti, non potendo conferirsi la rilevanza ritenuta dalla Corte del merito alla consegna del t.f.r., negandosene, senza alcuna motivazione, il valore di atto consequenziale alla dismissione, già verificatasi, dei rapporti con i lavoratori coinvolti nella vicenda della cessazione dell’appalto della SO.GE.SER..

Deve, in conclusione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale, cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, a diversa Corte territoriale per l’ulteriore corso del giudizio e nuovo esame della questione sottoposta a censura, da condursi alla stregua dei principi sopra richiamati.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, per nuovo esame e anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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