Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15941 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/07/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9419-2015 proposto da:

MANES REFRIGERAZIONI S.R.L. p.i. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO MANES, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimato –

Nonchè da;

P.E. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIO BERTARELLI 67, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LETTERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA PIZZURRO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MANES REFRIGERAZIONI S.R.L.;

– intimata – avverso la sentenza n. 430/2015 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 344/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato MANES SANTO;

udito l’Avvocato PIZZURRO CLAUDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza resa pubblica il 26 marzo 2015, ha confermato la decisione del Tribunale di Paola che, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.E. operaio specializzato con qualifica di installatore di impianti termici – ex L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, avverso l’ordinanza emessa nella fase sommaria, aveva dichiarato nullo il licenziamento intimatogli da Manes Refrigerazioni s.r.l. in data 1 giugno 2012, condannando la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La Corte anzidetta ha rigettato il motivo di gravame della società, la quale aveva eccepito che il lavoratore, con il ricorso introduttivo, ex art. 1, comma 48, legge anzidetta, aveva impugnato il licenziamento siccome discriminatorio e Intimato durante il periodo di malattia, mentre con l’atto di opposizione aveva inammissibilmente esteso l’impugnazione alla causale per la quale il recesso era stato intimato, e cioè per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ad avviso della Corte di merito quest’ultima prospettazione non era fondata su fatti costitutivi diversi dall’impugnativa del licenziamento, ma su motivi di illegittimità non dedotti nella fase sommaria. Peraltro, l’ordinanza che aveva definito la fase sommaria, nell’escludere il carattere discriminatorio del licenziamento, aveva ritenuto che esso fosse stato Intimato per giustificato motivo oggettivo, e cioè per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, sicchè doveva ritenersi ammissibile l’opposizione del lavoratore che aveva impugnato quest’ultima statuizione.

Nel merito, poi, secondo la Corte territoriale il reclamo era infondato, atteso che il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso la sussistenza della inidoneità fisica del P.. Ed infatti all’epoca del licenziamento la patologia tumorale era in fase di remissione e non sussisteva alcun effetto collaterale. Doveva quindi essere confermata l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società affidato ad un solo motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste il lavoratore con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso la società, nel denunciare violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 51, deduce che il lavoratore nella fase sommaria aveva impugnato il licenziamento sul rilievo che esso fosse nullo perchè discriminatorio e, comunque, perchè intimato per motivo di malattia in pendenza del periodo di comporto. Con il ricorso in opposizione, censurando l’ordinanza emessa a chiusura di tale fase, il lavoratore aveva Invece dedotto l’insussistenza del giustificato motivo di licenziamento, sotto il profilo che le sue condizioni di salute non gli precludevano lo svolgimento dell’attività lavorativa. Le due ipotesi – licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa – erano chiaramente diverse, onde, nel proporre l’opposizione, il lavoratore non avrebbe potuto estendere l’impugnazione alla seconda di dette causali, per la quale il licenziamento era stato intimato. Era dunque evidente, secondo la ricorrente, l’errore in cui era incorsa la sentenza impugnata nell’affermare che non si era in presenza di una domanda fondata su fatti costitutivi diversi, e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio, la illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo sotto un determinato profilo, non può darsi ingresso ad una domanda attinente ad un profilo diverso, trattandosi di domanda nuova per diversità della causa petendi.

Di conseguenza, il giudice d’appello non poteva dare ingresso ad accertamenti in ordine alla sussistenza o meno dell’inidoneità fisica del P., trattandosi di fatto costitutivo mai prima allegato e dedotto.

2. Il motivo non è fondato.

Come risulta dalle conclusioni rassegnate dal lavoratore nella fase sommaria, riportate nello stesso ricorso per cassazione, il P. aveva chiesto, in via principale, dichiararsi nullo il licenziamento “in quanto discriminatorio” ed in via subordinata “perchè intimato per motivo di malattia ed in pendenza del periodo di comporto”.

Sempre dallo stesso ricorso per cassazione risulta che il lavoratore aveva dedotto che il licenziamento aveva natura discriminatoria perchè disposto “……. in considerazione della semplice condizione personale del lavoratore affetto da invalidità conseguente a patologia oncologica…….”.

Il Tribunale adito, nel rigettare il ricorso, escludeva che venisse in rilievo un recesso per superamento del periodo di comporto; rilevava che era insussistente il carattere discriminatorio del licenziamento, dovendo invece essere considerata quale giustificato motivo oggettivo del licenziamento la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore (“…..Consegue che l’ammissibilità o la validità del licenziamento determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per inidoneità psico-fisica del lavoratore……va inquadrata non nell’art. 2110 c.c. bensì nel disposto della L. n. 604 del 1966, art. 3, quale giustificato motivo oggettivo”).

Il lavoratore, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza, ribadiva che il licenziamento aveva carattere discriminatorio e rilevava, comunque, l’insussistenza del giustificato motivo di licenziamento, essendo egli in grado di svolgere attività lavorativa ed avendo la società omesso di accertare, prima di licenziarlo, le sue effettive condizioni di salute.

Appare dunque evidente come l’atto di opposizione sia da considerare ammissibile perchè consequenziale all’evolversi della vicenda processuale: la inidoneità fisica alla prestazione lavorativa che il lavoratore, fra l’altro, nell’impugnare il licenziamento, aveva considerato avesse carattere discriminatorio, è stata invece ritenuta dal giudice della fase sommaria quale giustificato motivo del licenziamento.

Ed è questa la statuizione che il lavoratore ha impugnato, contestando che egli non fosse in grado di svolgere attività lavorativa.

E’ dunque da escludere che con il ricorso in opposizione il lavoratore abbia proposto una domanda diversa, non fondata sugli Identici fatti costitutivi (L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51), avendo egli impugnato la statuizione del giudice della fase sommaria, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sua inidoneità psico-fisica.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale il lavoratore ha lamentato l’omessa pronuncia della Corte di merito sull’eccezione, da lui proposta, secondo cui, in sede di opposizione avverso l’ordinanza, il datore di lavoro non aveva formulato la dogllanza, poi dedotta in appello, circa la asserita “conversione dell’originaria impugnazione del licenziamento”, con ciò introducendo nuovi “motivi e/o eccezioni”.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore di P.E. in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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