Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15941 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 3391 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Papa Malatesta per

procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma,

Piazza Barberini, n. 12, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Galletti

per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio

in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9, è elettivamente

domiciliato;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 3945/35/2014, depositata in data 12 giugno

2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2021

dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Sud s.p.a. aveva notificato a C.C. una intimazione di pagamento il cui atto presupposto era una cartella di pagamento emessa per ritardati versamenti Irpef e Iva per l’anno 2009; con il medesimo atto il contribuente aveva, altresì, impugnato l’iscrizione di ipoteca fiscale su di un immobile di sua proprietà; avverso i suddetti atti dell’amministrazione finanziaria il contribuente aveva proposto ricorso, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento e, quindi, la prescrizione della pretesa, nonchè la mancata notifica dell’iscrizione di ipoteca fiscale, atto di cui era venuto a conoscenza solo con la notifica dell’intimazione di pagamento; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso, attesa la regolarità della notifica sia della cartella di pagamento che dell’iscrizione di ipoteca; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: non sussisteva il vizio di omessa pronuncia sulla questione relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa impositiva; era fondato il motivo di appello con cui si contestava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, in quanto, per potere procedere secondo la procedura di irreperibilità assoluta seguita dal concessionario della riscossione, era necessario che il messo notificatore desse atto delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate, circostanze non riscontrabili nella fattispecie;

Equitalia Sud s.p.a. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso contenente ricorso incidentale;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato “di costituzione” con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; il difensore del ricorrente incidentale ha depositato istanza di liquidazione degli onorari.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza per violazione degli artt. 100 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività; evidenzia parte ricorrente che il giudice di primo grado, oltre a rilevare che la notificazione della cartella di pagamento era stata correttamente eseguita, aveva, altresì, dichiarato che “il ricorso è da rigettare perchè tardivo; infatti, l’iscrizione di ipoteca, notificata il 18.04.2008 mediante consegna dell’atto al destinatario, non è stata impugnata nel termine di 60 giorni a decorrere dalla suddetta comunicazione, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis e art. 21”;

pertanto, secondo parte ricorrente, poichè il suddetto capo della sentenza non è stato oggetto di specifica censura ed è quindi passato in giudicato, era assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dal contribuente in sede di appello; il motivo è fondato;

risulta dalla sentenza censurata che, a seguito del ricevimento della notifica della intimazione di pagamento, il contribuente aveva contestato la legittimità della stessa, in quanto non aveva ricevuto alcuna notifica sia della cartella di pagamento che dell’iscrizione di ipoteca, atti presupposti alla suddetta intimazione di pagamento;

il giudice di primo grado, decidendo sulla questione, aveva ritenuto che il ricorso era tardivo, in quanto l’iscrizione di ipoteca era stata regolarmente notificata e il contribuente aveva proposto ricorso oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis e art. 21;

seguendo il ragionamento del giudice di primo grado, poichè l’avviso di iscrizione ipotecaria non era stato impugnato dal contribuente, lo stesso non avrebbe potuto proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di intimazione di pagamento, questioni che riguardavano i vizi di notifica della prodromica cartella di pagamento, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente, cioè dell’avviso di iscrizione ipotecaria;

risulta, inoltre, in sentenza che il contribuente non aveva proposto alcun motivo di appello in ordine alla domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria;

ciò precisato, va quindi osservato che l’effetto sostanziale della statuizione del giudice di primo è stato la non contestabilità della legittimità della iscrizione di ipoteca, sicchè proprio tale accertamento avrebbe dovuto precludere ogni valutazione in ordine alla regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla emissione del suddetto atto di iscrizione di ipoteca, non risultando che il contribuente avesse proposto ragioni di doglianza che attenessero a vizi propri dell’avviso di intimazione;

invero, questa Corte ha precisato che un’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (Cass. civ., 14 febbraio 2020, n. 3743; Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9219);

la fattispecie in esame è riconducibile al principio espresso da questa Corte, in quanto, una volta accertato che l’avviso di iscrizione dell’ipoteca è divenuto incontestabile a seguito della formazione del giudicato interno, non possono essere prospettate ragioni di doglianza che attengono ai vizi di notifica della prodromica cartella di pagamento;

il giudice del gravame, dunque, una volta dichiarato dal giudice di primo che il ricorso era tardivo, in quanto l’iscrizione ipotecaria era stata regolarmente notificata, ed una volta accertato che il contribuente non aveva proposto alcuna ragione di doglianza sul punto della decisione in esame, avrebbe dovuto dichiarare la formazione del giudicato interno in ordine alla legittimità della pretesa, non potendo, quindi, esaminare le questioni relative alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, accertamento oramai precluso dagli effetti del giudicato;

nè rileva, inoltre, la considerazione espressa dal contribuente in ordine al fatto che l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita sulla base di una cartella di pagamento relativa ad altro procedimento di recupero;

le suddette considerazioni, prive del requisito di autosufficienza, si scontrano, peraltro, con quanto risulta dallo stesso dichiarato in sede di appello, secondo quanto riportato dalla ricorrente (pag. 5), cioè che: “nelle more del giudizio instaurato contro l’intimazione di pagamento, la parte rilevava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria…effettuata anche sulla scorta del mancato pagamento della cartella di cui alla presente impugnazione”;

in definitiva, il giudicato formatosi sulla tardività del ricorso era ostativo all’esame delle ulteriori questioni che attenevano alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, in quanto il contribuente era decaduto da tale possibilità, posto che tali ragioni di doglianza avrebbero dovuto essere prospettate con la impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificata e non impugnata nel termine, come accertato dal giudice di primo e non contestato dal contribuente in sede di appello;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento: del secondo (indicato come motivo C), con il quale si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60, lett. e), e dell’art. 140 c.p.c., anche in relazione agli artt. 115 e 160 c.p.c., e dell’art. 44 c.c., in materia di presupposti per la notifica per irreperibilità assoluta; del terzo (indicato come motivo D), per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c., comma 1, in materia di oneri di attestazione del messo notificatore; del quarto (indicato come motivo E), con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 30 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa valutazione degli elementi probatori decisivi ai fini della verifica della regolarità della notifica;

con l’unico motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., o per violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, nonchè per contraddittorietà e illogicità della motivazione;

in particolare, ha evidenziato il ricorrente incidentale di avere prospettato in appello la nullità della sentenza nella parte in cui aveva omesso ogni statuizione in ordine alla intervenuta decadenza della pretesa impositiva e l’erroneità della statuizione nella parte in cui aveva escluso che sussistesse la decadenza;

sotto tale profilo, censura, in primo luogo, la sentenza del giudice del gravame per avere omesso ogni pronuncia in ordine alla intervenuta decadenza, nonchè per essere contraddittoria ed illogica, in quanto, da un lato, ha dato atto della corretta notifica della cartella, dall’altro, ha affermato, contraddittoriamente, che la notifica della cartella di pagamento non era stata effettuata regolarmente, il che avrebbe dovuto comportare che nessuna decadenza poteva essere posta a carico del contribuente e che, invece, nessuna interruzione di termini prescrizionali avrebbe potuto dirsi intervenuta;

il motivo è da considerarsi assorbito dalle conclusioni cui si è pervenuti in sede di esamine del primo motivo di ricorso principale; lo stesso, invero, si fonda su questioni che attengono alla regolarità della notifica della cartella di pagamento e alla intervenuta decadenza della pretesa dell’amministrazione finanziaria, profili in ordine ai quali, come detto, deve dirsi intervenuto il giudicato interno;

in conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, è assorbito altresì il ricorso incidentale, con conseguente accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario;

con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito, mentre con riferimento al presente giudizio il controricorrente è tenuto al pagamento in favore della ricorrente;

con riferimento, infine, all’istanza di liquidazione degli onorari, basata sulla circostanza che il controricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va osservato che la stessa è destituita di ogni fondamento;

questa Corte (Cass. civ., 9 settembre 2019, n. 22448; Cass. civ. 16 giugno 2020, n. 11677) ha precisato che l’immutato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2, continua a disporre che la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”;

la competenza del giudice del merito non è affatto superata dal medesimo art. 83, comma 3-bis, introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783;

l’art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza censurata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;

compensa le spese di lite relative ai giudizi di merito, condanna il controricorrente al pagamento a favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2900,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200 a titolo di spese vive, oltre accessori;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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