Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15941 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Societa’ Italia Sabaudia s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 749/39/08 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata l’11

novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI

Massimo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con atto notificato il 13.2.2009 per la cassazione della sentenza n. 749/39/08 dell’11.11.2008 della Commissione regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Bar Italia Sabaudia avverso l’atto che le irrogava sanzioni, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 per l’assunzione di due lavoratori in nero;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. BERTUZZI Mario, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia nullita’ della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 lamentando che la decisione impugnata sia priva tanto dell’esposizione delle fatto quanto di motivazione, avendo respinto l’appello dell’Ufficio che aveva assunto l’intervenuta definizione del rapporto in via amministrativa limitandosi a rilevare, senza ulteriori specificazioni, che le argomentazioni fornite dal contribuente sono supportate da validi elementi probatori mentre l’appello dell’Ufficio si limita a generiche affermazioni e contestazioni”;

– “il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la sentenza impugnata omette completamente di esplicitare sia le questioni controverse che gli elementi di fatto e di diritto su cui ha ritenuto di fondare la propria decisione di rigetto;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge, risulta assorbito”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente:

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame della sentenza impugnata, da cui emerge chiaramente che la Commissione regionale ha omesso completamente di specificare il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto di pervenire al rigetto dell’appello, trascurando di indicare gli elementi probatori sui quali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento, nonche’ le ragioni per cui ha disatteso, ritenendole generiche, le contrarie argomentazioni svolte dall’Ufficio appellante nel proprio atto di impugnazione: che. pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione regionale del Lazio, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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