Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15940 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12247/2009 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., quale Società risultante dalla

incorporazione di S.P.A., SANPAOLO IMI in Banca Intesa in Intesa

Sanpaolo S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO Renato, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 128, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati D’ACUNTO Franco, MARRA DE

SCISCIOLO ANTONIO;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1736/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2008, r.g.n. 5228/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO e

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, S.P. convenne in giudizio la società San Paolo IMI SPA premettendo di essere stato ai servizio della stessa dal maggio 1985 con la qualifica di capoufficio ed assegnato all’agenzia numero (OMISSIS); dedusse che con lettera del 28 maggio 2002 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con la quale gli si addebitava, tra l’altro, l’esecuzione di arbitrarie ed ingiustificate irregolarità su conti correnti della clientela, nonchè l’illegittimo utilizzo di somme accantonate, finalizzato alla sistemazione di partite debitorie.

Nonostante le sue giustificazioni, venne licenziato con lettera del 25 settembre 2002.

Tanto premesso, il ricorrente chiese dichiararsi la nullità della sanzione irrogata, tenuto conto del fatto che le operazioni contestate erano state tutte autorizzate dalla clientela nonchè della consolidata prassi operativa esistente da anni nella Banca;

concludeva, quindi, chiedendo la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento della retribuzione non corrisposta, oltre al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.

La società convenuta, costituitasi, in qualità di successore a titolo universale del Banco di Napoli SPA, chiese, sulla scorta di articolate argomentazioni giuridiche, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.

Esaurita la fase cautelare con il rigetto della relativa istanza, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30 maggio 2005, respinse il ricorso compensando le spese di lite, ritenendo solo in parte accertata la gravità delle contestazioni disciplinari mosse nei confronti del ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo S.; resisteva l’Istituto bancario.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 12 maggio 2008, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro e condannando la società appellata al risarcimento del danno pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegra.

Propone ricorso per cassazione la INTESA SANPAOLO s.p.a., affidato ad undici motivi.

Resiste lo S. con controricorso, contenete ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, dichiarandosene quindi l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo le parti transatto la lite con verbale di conciliazione dinanzi alla direzione provinciale del lavoro di Napoli in data 10 maggio 2011.

Le spese di causa, come da verbale di conciliazione in atti, sono compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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