Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15940 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24527 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Asteria s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 981/30/2014, depositata in data 25

febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2021

dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Asteria s.p.a. una cartella di pagamento a titolo di Irpeg e Irap, oltre sanzioni, conseguente a iscrizione a ruolo straordinario; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in quanto l’atto impositivo era privo di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo per la riscossione; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la cartella era priva di motivazione in ordine alla esistenza del pericolo per la riscossione, presupposto fondante l’iscrizione nel ruolo straordinario, non essendo sufficiente il mero rinvio all’avviso di accertamento;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura;

la società è rimasta intimata;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso, ha depositato le proprie osservazioni con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11,12 e 15bis;

in particolare, deduce parte ricorrente che l’onere di motivazione della cartella di pagamento è assolto con il semplice richiamo al precedente avviso di accertamento, non essendo necessario motivare anche con riferimento alla sussistenza del pericolo per la riscossione, costituendo presupposto oggettivo che vincola l’amministrazione finanziaria, senza alcun margine di discrezionalità;

evidenzia, inoltre, che, nella fattispecie, la sussistenza del pericolo per la riscossione era comprovata dal fatto che la società era assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, inoltre, con il rinvio all’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria aveva inteso chiarire che le ragioni di pericolo per la riscossione erano da individuarsi nella particolare gravità della frode fiscale contestata alla società;

il motivo è infondato;

l’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 bis, consente all’Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione, in misura pari ad un terzo, delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari D.P.R. citato, ex art. 15;

tale procedura di carattere eccezionale (poichè legittima la riscossione dell’intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) richiede, a norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, la sussistenza del presupposto del “fondato pericolo per la riscossione”;

questa Corte (Cass. civ., 14 aprile 2020, n. 7795) ha precisato che la specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo richiesto con l’avviso di accertamento non definitivo, comporta per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato periculum in mora, non aprioristicamente e immotivatamente affermato, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorchè privo del requisito della definitività;

se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario;

vero è che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione, ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perchè contenute nell’atto impositivo o perchè desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 e 36 ter), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell’atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva;

diversamente deve, però, dirsi, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell’intero credito tributario non definitivo, in cui l’obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari compresi gli atti della riscossione, con particolare riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3 e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3 secondo cui il ruolo, in mancanza dell’avviso di accertamento deve indicare “la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva”; analogamente il D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l’indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo;

sicchè, dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il “fondato pericolo per la riscossione” che legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero carico tributario non definitivo;

nella fattispecie, il giudice del gravame ha accertato che nella cartella di pagamento non era stata fatta alcuna indicazione delle ragioni per cui l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere procedere all’iscrizione a ruolo straordinario della pretesa sicchè ne ha fatto, correttamente, derivare la illegittimità per difetto di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di pericolo;

nè rileva l’ulteriore profilo di censura secondo cui il richiamo all’avviso di accertamento era anche finalizzato a identificare il presupposto del pericolo per la riscossione nella particolare gravità della frode;

a parte la considerazione che, in tal modo, la stessa ricorrente identifica un presupposto del pericolo per la riscossione (la gravità della frode) diverso da quello poi individuato nel medesimo ricorso (lo stato di liquidazione coatta amministrativa), v’è da dire che la gravità della frode ha costituto la ragione fondante la pretesa di cui all’avviso di accertamento, ma nessuno riferimento vi è, nè nell’avviso di accertamento nè nella cartella, al fatto che la suddetta circostanza costituisse, anche, ragione di fondato pericolo per la riscossione;

in conclusione, il motivo è infondato, con conseguente rigetto del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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