Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15940 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Societa’ Olivieri Costruttori s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 189/2707 della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata l’8 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI

Massimo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con atto notificato il 7.2.2009 per la cassazione della sentenza n. 189/2/07 dell’8.4.2008 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva parzialmente accolto, limitatamente alle somme versate a titolo di irpeg nei quarantotto mesi precedenti a data del 1.9.1999, la domanda di rimborso presentata dalla s.r.l. Olivieri Costruttori, fondata sul diritto all’esenzione previsto dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e della L. n. 64 del 1986, art. 14 per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto all’esenzione sulla base della sola considerazione della annoverabilita’ delle imprese edili tra quelle che realizzano le nuove iniziative produttive di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 115 senza considerare se nel caso di specie ricorrevano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l’esenzione (la costituzione dell’impresa in forma societaria e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva), la cui sussistenza era stata specificatamente contestata dall’Ufficio ed aveva formato oggetto del primo motivo di appello”;

– “il motivo appare manifestamente fondato, avendo la Commissione regionale riconosciuto il diritto a rimborso senza accertare il possesso da parte della societa’ dei presupposti richiesti dalla legge (art. 105 citato) per la concessione dell’agevolazione irpeg (l’elemento soggettivo della costituzione dell’impresa in forma di societa’ nei territori di cui AL D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1 e l’elemento oggettivo della realizzazione di nuove iniziative produttive negli stessi territori);

“gli altri motivi di ricorso, che denunziano, rispettivamente, violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, risultano assorbiti”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia di applicazione del D.P.R. n. 218 dei 1978, art. 105 (Cass. n. 1964 del 2006);

che. pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese di lite, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che si atterra’, nel decidere, al seguente principio di diritto:

“ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esenzione dell’IRPEG previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, n. 105 (come modificato dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14) per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, e’ necessario accertare la sussistenza di due requisiti: la costituzione dell’impresa in torma societaria nei territori di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1 e la novita’ dell’iniziativa produttiva negli stessi territori”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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