Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1594 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1594 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 9449-2012 proposto da:
ALKA SRL 00431010784, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 11,
presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE AMBROSIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAPANO EUGENIA gusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di PIETRAFITTA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA,
ALLEANZA TORO SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 986/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 19/09/2011, depositata 11 06/10/2011;

Data pubblicazione: 27/01/2014

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati; rilevato che
ALKA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza
n.986/2011 pubblicata il 6 ottobre 2011 con la quale la Corte d’appello
di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello
incidentale proposto dalla ricorrente avverso la sentenza resa il
27.04.2009 dal Tribunale di Cosenza, già appellata da altra parte
(Alleanza Toro s.p.a., quale successore di Toro Assicurazioni s.p.a.)
condebitrice solidale; che gli intimati, Comune di Pietrafitta, Alleanza
Toro s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a., non hanno svolto difese;
considerato che la Corte di merito, rilevato che la odierna ricorrente,
ricevuta la notifica dell’appello proposto da Alleanza Toro s.p.a., non
ha a sua volta proposto appello incidentale con la comparsa di risposta
regolarmente depositata (nella quale si è limitata a chiedere il rigetto del
gravame di controparte) ma ha proposto appello autonomo notificato
in data successiva alla prima udienza fissata con l’appello principale, ha
ritenuto tardivo tale gravame, ex art.343 c.p.c.;
che con l’unico motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della
violazione o falsa applicazione degli articoli 333, 334 e 335 c.p.c., tale
statuizione, osservando che il suo appello è stato proposto in via
principale e autonoma nei termini previsti dagli artt.325 e 326 c.p.c.,
avendo ad oggetto censure relative ad altre questioni rispetto a quelle
Ric. 2012 n. 09449 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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concluso come da relazione.

I

affrontate da Alleanza Toro s.p.a., con il quale poi è stato regolarmente
riunito;
ritenuto che la Corte di merito ha fatto espresso riferimento alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra molte: Sez.3
n.16107/13; n.10124/09; Sez.1 n.14167/01) secondo la quale, nel

successive alla prima rivestono carattere di impugnazioni incidentali —
pur se proposte irritualmente nella forma dell’impugnazione
principale- sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche sia che si
tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un
interesse non nascente dal gravame ma rivolte contro un capo diverso
ed autonomo della pronuncia: con la conseguenza che l’appello
proposto —come nella specie- successivamente al primo ma in via
autonoma può convertirsi (per il principio di conservazione degli atti
giuridici) in gravame incidentale ma deve essere proposto entro i
termini fissati a tal fine dall’art.343 c.p.c., e quindi al più tardi entro la
prima udienza fissata con l’appello principale, termine pacificamente
non rispettato nella specie;
che tale giurisprudenza appare meritevole di condivisione, non
sembrando che l’esame del motivo di ricorso offra elementi per mutare
l’orientamento suesposto;
ritiene che, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, il
ricorso dovrebbe essere rigettato in camera di consiglio a norma degli
articoli 375 e 380 bis c.p.c..”
2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide
—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non è stata
esposta da parte ricorrente alcuna argomentazione.

Ric. 2012 n. 09449 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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vigente sistema processuale, tutte le impugnazioni contro una sentenza

Si impone dunque il rigetto del ricorso, senza provvedere sulle spese di
questo giudizio di cassazione non avendo l’intimato svolto difese in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 15 ottobre 2013

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