Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1594 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1594 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 28301-2016 proposto da:
AGENZIA DF.LLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEIAD
STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– ricorrente contro
P ERNI\ RE NI();
– intimato avverso la sentenza n. 226/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Molise (sez. di CAMPOBASSO),
depositata il 06/05/2016;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Remo

relativo ad IRPEF ed IVA dell’anno di imposta 2009, la Commissione
Tributaria Regionale del Molise, in accoglimento dell’appello proposto
dal contribuente, riformava la decisione di primo grado, parzialmente
sfavorevole, annullando l’atto impositivo per violazione delle norme
endo-procedimentali.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato
a tre motivi
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Considerato in diritto
1.

Il primo motivo di ricorso, prospettante la nullità della sentenza

per ultrapetizione (ex art. 112 c.p.c., artt. 18 e 53 d.lgs. 546/92), è
fondato, con assorbimento dei restanti motivi (violazione art. 12
comma 7 1. 212/2000, mancando il presupposto di applicabilità della
norma che prevede la necessità del contraddittorio, trattandosi di
accertamento c.d. a tavolino; violazione artt. 6 e 7 d.lgs. 218/97, non
sussistendo

l’obbligo

di comunicazione

dell’esito

negativo

dell’accertamento con adesione).
2.

Dall’esame degli atti processuali del contribuente – riprodotti in

seno al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – si evince
che la C.T.R. ha deciso la controversia sulla base di questioni
(obbligatorietà dell’emissione del p.v.c. e rispetto del contraddittorio),
Ric. 2016 n. 28301 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

Perna di avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie,

che non le erano state devolute né con il ricorso introduttivo, né con
l’atto di appello.
Ciò è in contrasto con le norme indicate, integrando il vizio dedotto.
Ti potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina
giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione

petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi
di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra”
petizione ricorre infatti quando il giudice di merito, alterando gli
elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un
provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato),
oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o
delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (ex multis n. 18868 del
24/09/2015).
Ti ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con
rinvio alla C.T.R. del Molise, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR del Molise, in diversa compo izione.
Roma, 29/11/2017
Il P sidente

incontra infatti il limite del rispetto del “petitum” e della “causa

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