Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15939 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5603-2014 proposto da:

D.P.C.I., P.A.,

P.M.T., P.L., P.G., P.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRESCIA 29, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentati e difesi dagli

avvocati SALVATORE NISI, FIORENZO LUCHENA giusto procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 21

SC.C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARCUCCIO MARCELLO, ANTONIO CONVERSANO in

virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 889/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2004, M.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie, gli eredi di P.T., affinchè fosse pronunziata sentenza di trasferimento della proprietà del terreno edificatorio, precisamente individuato in citazione, e conformemente a quanto previsto nel contratto preliminare del 17 febbraio 2000.

A tal fine evidenziava che il dante causa dei convenuti con il detto contratto aveva promesso di vendere all’attore il terreno oggetto di causa al prezzo di Lire 105.000.000, di cui Lire 15.000.000 versati all’atto della sottoscrizione del preliminare, Lire 10.000.000 versati in data 31/7/2000 ed altri Lire 40.000.000 il 4 dicembre 2000, essendosi previsto il saldo del prezzo alla stipula del rogito.

Tuttavia il promittente venditore era deceduto e gli eredi, nonostante numerosi inviti, non avevano provveduto ad adempiere agli obblighi scaturenti dal preliminare.

Si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda, deducendo che in realtà era l’attore ad essere inadempiente, in quanto a causa delle difficoltà economiche in cui versava, non aveva provveduto al pagamento del prezzo entro la data prevista del 30/11/2000, termine da considerarsi come essenziale.

A conferma del loro assunto, evidenziavano che alla data del 31/7/2000, l’attore anzichè versare la somma concordata di Lire 50.000.000 aveva pagato la cifra di Lire 10.000.000, mentre la differenza era stata versata solo in data 4/12/2000.

Inoltre, a causa della svalutazione monetaria e delle spese di successione che avevano dovuto sostenere, tenuto conto delle opere di urbanizzazione e dell’aumento dei prezzi del mercato immobiliare, chiedevano pronunziarsi la risoluzione del contratto oltre che per la violazione del termine essenziale, ovvero per il grave inadempimento dell’attore, anche per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il Tribunale con la sentenza del 29 dicembre 2009 accoglieva la domanda dell’attore, trasferendo al M. il terreno oggetto del preliminare, disattendendo le domande riconvenzionali proposte.

In particolare si evidenziava che il termine del 30 novembre non poteva, alla stregua di una corretta interpretazione del contratto, reputarsi come essenziale, posto che i convenuti avevano ricevuto il versamento di ulteriori somme a titolo di acconto del prezzo anche in data successiva alla sua scadenza, senza nulla obiettare.

Inoltre il M. si era dichiarato disponibile a versare il saldo del prezzo che in ogni caso, in base al contratto, doveva avvenire al momento del rogito.

Quindi doveva escludersi qualsivoglia inadempimento dell’attore, mentre erano in realtà i convenuti ad essere inadempienti, non avendo dato seguito alle legittime richieste del M. di procedere alla stipula del definitivo.

Infine non potevano essere accolte le riconvenzionali dei convenuti, in quanto non sussisteva l’inadempimento dell’attore, e dovendosi escludere che le variazioni del prezzo esulassero dalla normale alea contrattuale.

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 889 del 28/11/2013 rigettava l’appello dei promittenti alienanti, condividendo la conclusione del giudice di primo grado circa la natura non essenziale del termine del 30/11/2000, dovendosi ritenere che l’espressione “entro e non oltre” che accompagnava la previsione del termine, era in realtà una clausola di stile. Inoltre non essendo previsto che il saldo del prezzo dovesse avvenire necessariamente ed indefettibilmente entro la data del 30/11/2000, appariva idonea l’offerta di pagamento del saldo di cui all’atto di citazione, dovendosi quindi confermarsi l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento in capo all’attore.

Del pari privo di fondamento era il motivo di appello teso a consentire una rivalutazione della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovendosi condividere la valutazione compiuta sul punto dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza, D.P.C.I., P.G., P.A., P.M.T., P.S. e P.L. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

M.A. ha resistito con controricorso.

A seguito di relazione di definizione della causa per manifesta infondatezza del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., ed all’esito del deposito di memorie ad opera delle parti, la 6^ Sezione con ordinanza interlocutoria n. 3166 del 17 febbraio 2016, rimetteva la causa alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 20 giugno 2016 è stato depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso per cassazione ed al controricorso sottoscritto da tutte le parti in causa.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., avendo le parti altresì dichiarato di essere d’accordo per la compensazione tra loro delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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