Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15939 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/07/2020), n.15939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23425/2017 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 123

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 450/2017 pubblicata il 14/03/2017 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da D.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per sfuggire ai membri del M.N. L.A., i quali lo avevano aggredito e rapito per costringerlo a combattere con loro per liberare il Nord del (OMISSIS). La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel provvedimento impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ART. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del suo paese di origine”. Censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata e richiama le informazioni sul (OMISSIS) riportate nel sito (OMISSIS) del Ministero dell’Estero del luglio 2017. Deduce che i giudici di merito non hanno preso a riferimento fonti non corrette, non ufficiali e datate nel tempo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “ART. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 MANCATA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA CUI IL RICORRENTE AVEVA DIRITTO EX LEGE IN RAGIONE DELLE ATTUALI CONDIZIONI SOCIO POLITICHE DEL PAESE DI ORIGINE: Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. Ribadisce che sussiste una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno del (OMISSIS), come risulta dalla fonte che ha indicato nell’illustrazione del primo motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “ART. 360, comma 1, n. 3 – Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine”. Richiama diffusamente la normativa di riferimento ed espone di aver fornito nel corso dell’audizione numerosi dettagli sulla propria vicenda personale.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, inerendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, al giudizio di credibilità e alla valutazione della situazione del Paese di origine, sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie del vizio di violazione di legge, sollecitando, invece, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass.n. 3340/2019) La Corte d’appello, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag.n. 5 e 7 sentenza impugnata) e ravvisando non credibile anche la sua provenienza dalla città di (OMISSIS).

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (pag. n. 3 e 4 della sentenza impugnata), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, neppure indica quale sia la situazione di vulnerabilità che allega, affermando solo di aver fornito “numerosi dettagli”, non precisati, nel corso della sua audizione, senza addurre alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia, neppure dedotto, in ogni caso non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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