Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15938 del 27/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, (ud. 14/12/2016, dep.27/06/2017),  n. 15938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.E. rappresentato e difesa dall’avv. Claudia Cardenà,

con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, nello

studio dell’avv. Gianluca Caporossi;

– ricorrente –

contro

A.A.M. rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Galvani,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria, n.

95;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ANCONA rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Fabiani

e Pierfrancesco Fabiani, con domicilio eletto in Roma, viale

Mazzini, n. 6, presso lo studio dell’avv. Elio Vitale;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

COMUNE DI ANCONA rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni

Fraticelli e Federico Canalini, con domicilio eletto presso lo

studio del secondo in Roma, via Collazia, n. 2/F;

– ricorrente in via incidentale –

contro

L.E. e A.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 795,

depositata in data 4 dicembre 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 14 dicembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. Cardenà;

Sentiti per il Comune controricorrente gli avv.ti Fabiani e Canalini;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del terzo motivo del ricorso principale e per

l’inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2003 la signora A.A.M., comproprietaria di un terreno sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione del Piano di ristrutturazione di Ancona, conveniva in giudizio il Comune di detta città per ottenere la differenza rispetto alle somme determinate in un accordo intervenuto con la ditta concessionaria Società Adriatica Costruzioni in data 28 novembre 1985, con espressa previsione di un conguaglio, rispetto alle indennità di occupazione e di espropriazione offerte, da determinarsi ai sensi della L. n. 385 del 1980.

1.1. Il Comune, costituitosi, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del sig. L.E., subentrato nel patrimonio e nei rapporti della suddetta società concessionaria.

1.2. La Corte di appello di Ancona, con la decisione indicata in epigrafe, rigettate preliminarmente le eccezioni inerenti all’invalidità della chiamata e alla prescrizione del diritto al conguaglio, ha affermato la legittimazione passiva esclusiva del chiamato in causa ed ha quindi determinato la somma ancora complessivamente spettante all’attrice in Euro 66.381,44, disponendone il deposito con gli interessi dal 22 novembre 1988.

1.3. Tale determinazione è stata effettuata sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva individuato tre distinte aree, destinate, secondo le previsioni del vigente P.R.G., a viabilità, ad attrezzature e impianti di interesse generale e a zona direzionale di espansione. Attribuito a quest’ultima, previo riconoscimento della sua legale edificabilità, un valore di Lire 70.000 al mq, la somma dovuta a titolo di conguaglio, aggiunte le somme determinate per le aree non edificabili, e detratto quanto già versato, è stata calcolata nei termini sopra indicati.

1.4. Il L. è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dell’attrice, mentre venivano compensate quelle fra lo stesso chiamato in causa e il Comune di Ancona.

1.5. Per la cassazione di tale decisione il sig. L. propone ricorso, affidato a sei motivi, cui resistono con controricorso la signora A. e il Comune, che interpone ricorso incidentale in merito al regolamento delle spese processuali.

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si contesta il diritto della signora A., in quanto comproprietaria, ad agire per la determinazione dell’indennità riferita all’intero bene espropriato.

1.2. La censura è infondata. Il ricorrente invoca un precedente arresto di legittimità (Cass. n. 254 del 2010) non pertinente, in quanto riferibile a una pretesa risarcitoria, unanimemente e costantemente ritenuta scindibile, mentre nella specie viene in considerazione il principio della natura onnicomprensiva dell’indennità, secondo cui in caso di espropriazione di bene indiviso, l’opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell’intero diritto e, quindi, dell’intera indennità, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti. Ne consegue, inoltre, che l’opponente ha diritto a chiedere il deposito dell’intera indennità (o della differenza fra quest’ultima e quella che già sia stata eventualmente depositata), salvo che vi siano posizioni di comproprietari già definite (nella specie non ricorrenti), dovendosi ritenere, in tale evenienza, irragionevole e non giustificato il deposito dell’intera somma (Cass., 5 giugno 2014, n. 12700; Cass. Sez. U, 26 giugno 2003, n. 10165).

2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè dei principi in materia di legittimazione passiva, con riferimento alla posizione della società Adriatica Costruzioni Ancona (nella quale il L. è subentrato quale cessionario), è del pari infondato. Valga in proposito quanto affermato da questa Corte in relazione ad analoga controversia, in cui era parte proprio il L.: in tema di espropriazione per pubblico interesse, nel caso di sostituzione amministrativa, l’ente sostituto agisce per l’esecuzione dell’opera non in rappresentanza dell’amministrazione sostituita, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa, assumendo di fronte all’espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell’indennità o all’eventuale ristoro dei danni, salvo che non affidi in concessione ad altro soggetto l’esecuzione dei lavori, attribuendo, altresì, al concessionario l’espletamento delle attività relative al procedimento di espropriazione che si renda necessario; in tal caso, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dall’espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario ovvero all’affidatario, e non anche all’ente territoriale, pur se beneficiario delle opere (Cass., 6 aprile 2012, n. 5630, alla cui motivazione si rinvia per i riferimenti normativi inerenti alla natura traslativa della concessione in esame).

3. Con il terzo mezzo si deduce la violazione della L. n. 385 del 1980: la corte territoriale avrebbe erroneamente considerato, ai fini del conguaglio, anche il valore dell’area non edificabile.

3.1. La censura, ancorchè fondata su un rilievo astrattamente condivisibile, in quanto non si dubita che il diritto al conguaglio scaturente dalle cessioni stipulate ai sensi della L. n. 385 del 1980 attiene soltanto alla aree edificabili (Cass., 21 ottobre 2011, n. 21868; Cass., 1 febbraio 2005, n. 1984), non coglie nel segno, in quanto la considerazione del valore dell’area agricola, poichè già indistintamente compreso nel prezzo della cessione, è stata evidentemente finalizzata al calcolo della differenza. La sua presenza in entrambi i valori utilizzati per il raffronto assume un carattere necessitato e, al contempo, neutro in relazione alla determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio.

4. Il quarto e il quinto motivo, con i quali si critica – deducendosi altresì vizio motivazionale – la determinazione del valore di determinate aree sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sono inammissibili, sia perchè concernenti valutazioni riservate al giudice del merito (il quale adempie il proprio onere motivazionale laddove dichiara di aderire alle conclusioni dell’ausiliario), sia perchè le critiche alle scelte effettuate dal consulente tecnico d’ufficio, così come recepite nella decisione impugnata, per poter incidere sulla motivazione di quest’ultima, non possono risolversi nella proposizione, per la prima volta in questa sede, di censure attinenti alle valutazioni compiute dall’esperto e condivise dal giudice del merito. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n. 7078).

4.1. Nel caso in esame non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito (ad eccezione delle osservazioni, per altro generiche, svolte – evidentemente per la prima volta – in comparsa conclusionale e in memoria, come tali inammissibili e non rilevanti per i fini che qui interessano secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte: Cass., 19 febbraio 2016, n. 3330; Cass. 3 luglio 2013, n. 16611; Cass., 22 marzo 2013, n. 7335; Cass., 1 luglio 2002, n. 9517), le argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, con particolare riferimento alla natura franosa del terreno e all’inadeguatezza degli atti utilizzati per la comparazione, che, in tal modo, anzichè concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.

5. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 1227 e 1284 cod. civ. e della L. n. 865 del 1971: gli interessi sulla somma determinata a titolo di indennità avrebbero dovuto decorrere dalla data del decreto di espropriazione.

5.1. La doglianza è inammissibile, in quanto, limitandosi a invocare il principio generale secondo cui la liquidazione dell’indennità va effettuata alla data del decreto di espropriazione, non censura la ratio decidendi della statuizione impugnata, incentrata sulla necessità di tener conto della data dell’accettazione dell’indennità con riserva di conguaglio, ai sensi della L. n. 385 del 1980 (sulla validità di tale accordo, dal quale deriva la statuizione sull’obbligazione accessoria degli interessi, ancorchè successivo alla declaratoria di incostituzionalità della citata L. n. 385, cfr. Cass., 4 gennaio 2005, n. 120).

6. Deve infine rilevarsi che nella rubrica di tutti i motivi di impugnazione è contenuto un riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza che (ad eccezione di quanto rilevato per la quarta e la quinta censura) nella successiva esposizione vengano indicati i punti della motivazione in cui la motivazione sarebbe stata omessa, contraddittoria o illogica: tali generiche deduzioni vanno complessivamente considerate inammissibili.

7. Il ricorso incidentale inerente al regolamento delle spese processuali è del pari inammissibile. Deve infatti rilevarsi che non è sindacabile in questa sede l’esercizio del relativo potere discrezionale da parte del giudice del merito, tanto più che, trattandosi di giudizio intrapreso anteriormente alla modifica dell’art. 92 cod. proc. civ. introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, la motivazione resa in proposito appare congrua.

8. Avuto riguardo alla complessità dei temi trattati e, nei rapporti fra ricorrente principale e incidentale, della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale e integralmente compensate le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA