Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15938 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22914/2009 proposto da:

LA FELSINEA S.R.L. (già LA FELSINEA S.N.C.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.A., S.V.C. e

PULIFELSINEA S.R.L. (già La Felsinea s.r.l.), in persona

dell’Amministratore Unico Sig. F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, 2011 VIA FLAMINIA 357, presso lo studio

dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli

avvocati CILIEGI Sergio e OLIVIERI ANTONIO, giusta deleghe in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino,

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/03/2009 r.g.n. 341/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CILIEGI SERGIO;

udito l’Avvocato OLIVIERI ANTONIO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA per delega ANTONINO SGROI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. Felsinea di Giardini Andrea & C. e la Impresa la Felsinea s.r.l., esercenti attività di servizi di pulizia in appalto, ora Felsinea s.r.l., venne dall’I.N.P.S. inquadrata nel settore industria con provvedimento del 6 ottobre 1988; successivamente all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, venne inquadrata, su domanda, nel settore terziario con provvedimento del 28 marzo 1992; con successivo provvedimento dell’8 gennaio 1994, l’I.N.P.S. confermava l’originario inquadramento nel settore industria in base alla L. n. 88 del 1989, art. 49, u.c.; intervenuta la L. n. 662 del 1996, l’I.N.P.S. comunicava, con lettera del 14 dicembre 1998, l’inquadramento nel settore terziario dal 1 gennaio 1997, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215.

I menzionati soggetti convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Bologna l’I.N.P.S., chiedendo che venisse dichiarata la legittimità dell’inquadramento nel settore terziario di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), a far data dal 1 marzo 1989; che nulla era dovuto all’Istituto per differenze contributive conseguenti alla variazione dell’inquadramento disposto dall’I.N.P.S. dal settore terziario a quello industriale con provvedimento dell’8 gennaio 1994.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 13 gennaio 2003, rigettava la domanda.

Con sentenza del 30 marzo 2009, la Corte d’appello di Bologna dichiarava tenuti ed in conseguenza condannava, in solido tra loro, La Felsinea S.n.c. di Gardini Andrea & C, ora la Felsinea S.r.l., G.A. e S.V.C. (quali soci illimitatamente responsabili della Felsinea s.n.c.), nonchè la Pulifelsinea S.r.l., già Impresa la Felsinea S.r.l. a corrispondere all’I.N.P.S., oltre alle somme dovute per differenze contributive maturate nel complessivo periodo marzo 1989 – dicembre 1994, anche le somme aggiuntive di legge, L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 217, calcolate sulla sorte capitale fino alla data del saldo effettivo;

dichiarava tenuta ed in conseguenza condannarla Pulifelsinea S.r.l., già Impresa La Felsinea S.r.l., a corrispondere all’I.N.P.S., oltre alle somme dovute per differenze contributive maturate nel complessivo periodo gennaio 1995-dicembre 1996, anche le somme aggiuntive di legge, L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 217, calcolate sulla sorte capitale fino alla data del saldo effettivo;

rigettava l’appello principale e condannava gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Felsinea s.r.l. (già La Felsinea s.n.c), G.A. e S.V. C., oltre alla Pulifelsinea s.r.l. (già Impresa La Felsinea s.r.l.), affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con primo motivo i ricorrenti denunciano erronea o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamentano i ricorrenti che l’I.N.P.S., nel suo appello incidentale, aveva chiesto solo una pronuncia dichiarativa (“dichiarare tenuti gli attuali ricorrenti a corrispondere all’I.N.P.S…”), mentre la corte territoriale aveva emesso la riferita pronuncia di condanna.

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

2. -Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano erronea o falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano al riguardo che la corte territoriale si era erroneamente basata sulla sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 4837 del 1994, che si era limitata ad escludere l’obbligo per l’Istituto di procedere alla immediata e contestuale riclassificazione di tutti i datori di lavoro, senza tuttavia enunciare il principio, applicato dalla corte di merito, della illegittimità giuridica di ciascun singolo provvedimento di riclassificazione da parte dell’I.N.P.S. sulla base della nuova normativa.

Ne conseguiva l’erroneità della sentenza impugnata laddove riteneva dovuta la permanenza della s.n.c. Felsinea nel settore industria e che la domanda di variazione dell’inquadramento non avrebbe potuto essere accolta dall’I.N.P.S., posto che il senso da attribuire alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 3, era quello di consentire all’Istituto di non procedere alla riclassificazione (sino al 31 dicembre 1996), ma non già quello di escludere la legittimità ed efficacia delle riclassificazioni comunque effettuate, d’ufficio ovvero (come nella specie) ad istanza dell’azienda.

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

3. – Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano erronea o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano in particolare i ricorrenti che la corte bolognese, in contrasto con i principi enunciati da questa Corte (Cass. sez. un. n. 16875 del 2005), ritenne che i provvedimenti dell’I.N.P.S. di classificazione delle imprese anche successivi alla L. n. 88 del 1989, avessero carattere meramente ricognitivo e non costitutivo, con la conseguente legittimità (ed efficacia retroattiva) del (successivo) provvedimento 8 gennaio 1994 (col quale la s.n.c. Felsinea era stata ricollocata nel settore industria).

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto.

4. -Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano erronea o falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deducono che la corte di merito ritenne erroneamente non applicabile l’art. 3, comma 8, L. cit. in quanto “gli appellanti principali non hanno dimostrato di avere mutato natura ed attività dopo l’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989”, per cui continuava “a trovare applicazione, nei loro confronti, la disposizione transitoria di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49”.

Lamentano i ricorrenti che la questione era già stata esaminata da codesta Corte (sent. n. 2850 del 2006) con risultato opposto a quello cui era pervenuta la corte territoriale.

Ad illustrazione del motivo formulavano il prescritto quesito di diritto, 5. – Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano, per quanto segue, fondati ed assorbono i restanti.

Deve innanzitutto chiarirsi che la citata sentenza 18 maggio 1994 n. 4837 delle sezioni unite di questa Corte, non ha effettivamente ritenuto l’illegittimità giuridica dei provvedimenti di riclassificazione dell’I.N.P.S. adottati sulla base della L. n. 88 del 1989.

In tale occasione la Corte ha piuttosto osservato che “i provvedimenti di classificazione adottati dall’I.N.P.S. in base ai criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma della citata disposizione (L. n. 88 del 1989, art. 49) hanno efficacia generale nell’intero ordinamento previdenziale e assistenziale, così da risultare vincolanti, anche ai fini della previdenza dei dirigenti industriali gestita dall’I.N.P.D.A.I.”.

La Corte ha poi affermato, e l’orientamento risulta confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che i provvedimenti dell’INPS intervenuti nel quadro normativo anteriore alla L. n. 88 del 1989, art. 49, avevano (con l’eccezione dei decreti ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 34 T.U. sugli assegni familiari) natura meramente ricognitiva, mentre quelli adottati successivamente all’entrata in vigore di tale legge avevano natura costitutiva (Cass. 7 settembre 2000 n. 11809, Cass. 4 maggio 2002 n. 6403, Cass. n. 5592 del 19/03/2004).

Il principio, pur evincibile dalla citata giurisprudenza, è stato da ultimo espressamente chiarito da Cass. 8 aprile 2011 n. 8068, secondo cui in tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della L. 9 marzo 1989, n. 88, è la natura della attività di impresa, ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., a determinarne l’inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli “atti” di inquadramento emanati dall’INPS, aventi carattere meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo successivo – soggetto alla disciplina della predetta L. n. 88 del 1989 e dopo a quella di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335 – l’atto di variazione dell’Istituto (peraltro riferito, come stabilisce il terzo periodo, comma 8, art. 3 L. n. 335 del 1995, a “le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro”) acquista rilievo costitutivo, con efficacia dalla notificazione del provvedimento di nuova classificazione dell’impresa (specificando peraltro che siffatta irretroattività non opera allorchè l’iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro).

Sotto questo profilo dovrebbe già ritenersi che il provvedimento 28 marzo 1992, con cui era “disposto dall’I.N.P.S. l’inquadramento nel settore terziario delle società ricorrenti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, non avrebbe potuto essere successivamente mutato, così come fatto dall’Istituto, ai sensi dell’art. 49, u.c. (in base al quale restavano validi gli inquadramenti in atto al momento dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989), essendovi stato altro successivo inquadramento ad opera dell’ INPS nel vigore della L. n. 88 del 1989.

Va infatti evidenziato che l’art. 49, al comma 1, conferisce (e dunque certamente non vieta) all’Istituto il potere di provvedere ai nuovi inquadramenti in base ai criteri previsti dalle lettere da a) a e) del medesimo comma, sicchè la clausola di salvezza dei precedenti inquadramenti (art. 49, comma 3), vale sin quando l’Istituto non provveda ai nuovi (cfr. al riguardo Cass. 16 maggio 2007 n. 11267, Cass. 17 marzo 2006 n. 5942, secondo cui a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, la classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della citata legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della materia degli sgravi).

Come chiarito da Cass. 23 settembre 2010 n. 20144, (solo) il quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 è rimasto applicabile alle imprese già esistenti alla data del 28 marzo 1989 in virtù del disposto di cui all’art. 49, comma 3 della legge medesima (fino alla data del 31 dicembre 1996 così come indicato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 215).

Ne consegue che l’I.N.P.S. non avrebbe potuto, ai sensi del citato comma 3, dell’art. 49 espressamente indicato nella motivazione del relativo provvedimento, modificare l’inquadramento disposto in data 28 marzo 1992 nel vigore della L. n. 88 del 1989, riferendosi la norma in questione alla persistente efficacia (o ultrattività) degli inquadramenti disposti prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989.

Circa l’interpretazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, le sezioni unite di questa Corte (sent. 12 agosto 2005 n. 16875), seguita dalla successiva giurisprudenza (Cass. 20 luglio 2007 n. 16149; Cass. 26 aprile 2006 n. 9554), hanno ritenuto che la norma – nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali (riguardanti, a differenza del caso di specie, intere categorie di datori di lavoro, terzo periodo del comma 8), adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato – ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data) indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi, art. 49, L. n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella classificazione.

La n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, non ha quindi (e tuttavia) efficacia retroattiva (cfr. altresì Cass. 19 marzo 2004 n. 5592), come del resto espressamente chiarito dalla norma, nè, nella specie, risulta instaurata alcuna controversia giudiziaria al momento della sua entrata in vigore, avendo gli stessi ricorrenti chiarito di aver ciò fatto con ricorso del 26 ottobre 1999 (pag. 3 ricorso).

Resta perciò che l’I.N.P.S. non avrebbe potuto, con provvedimento dell’8 gennaio 1994, annullare il proprio provvedimento 28 marzo 1992 di inquadramento nel settore terziario, tanto meno in base alla L. n. 83 del 1989, art. 49, comma 3, che dettava unicamente una disciplina transitoria, facendo salvi (sino al 31 dicembre 1996, in base alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 215) ed in assenza di provvedimenti adottati in base alla disciplina classificatoria di cui all’art. 49 medesimo, gli inquadramenti in atto prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, essendo stato il provvedimento di inquadramento nel settore terziario adottato dall’I.N.P.S. nel vigore della L. n. 88 del 1989.

Come visto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cui adde, Cass. 8 maggio 2009 n. 10623) solo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, i provvedimenti di variazione -per categorie- della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda, hanno valenza generale e risultano applicabili ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale.

Ad ulteriore conforto della soluzione adottata milita anche il successivo inquadramento nel settore terziario, adottato dall’I.N.P.S., L. 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 2, comma 215, secondo il quale “Con decorrenza 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina (transitoria) prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 3 (secondo la quale restavano validi i pregressi inquadramenti in atto e dunque precedenti all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989). A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49”.

Ne consegue, anche ai fini di omogeneità di trattamento di imprese di identica natura ed attività, Cass. sez. un. 12 agosto 2005 n. 16875, non solo che avendo l’I.N.P.S. inquadrato la società Felsinea, in base ai criteri di cui all’art. 49, con provvedimento del 28 marzo 1992, nel settore terziario, tale inquadramento non poteva poi essere modificato (se non, eventualmente con provvedimento adottato nel vigore della L. n. 335 del 1995), ma che la correttezza di tale inquadramento è stata confermata, proprio alla luce dei criteri di cui al menzionato art. 49, dall’Istituto con provvedimento del 14 dicembre 1998 ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 215.

La sentenza impugnata va dunque cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito direttamente da questa Corte, come da dispositivo.

La complessità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara la legittimità dell’inquadramento delle società ricorrenti nel settore terziario di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49 comma 1, lett. d), a far data dal 1 marzo 1989, con il relativo conseguente regime contributivo.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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