Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15938 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8693-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2018 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 93/3/18 del 9.1.17 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria a carico del contribuente C.S., per non avere l’agente della riscossione versato in atti l’originale della prodromica cartella di pagamento di cui il C. aveva eccepito la mancata notificazione; nè tale mancanza poteva essere supplita dalla allegazione in causa degli estratti di ruolo e delle relate di notificazione delle cartelle esattoriali, in quanto in copia fotostatica con dicitura di conformità all’originale resa con timbro del concessionario, privo del relativo potere di attestazione.

Riscossione Sicilia spa ha depositato controricorso adesivo.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal C..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Per non avere la CTR considerato che non costituiva onere del concessionario produrre in giudizio copia integrale della cartella, nè poteva il giudice di merito negare qualsiasi efficacia probatoria alle relate di notifica allegate in giudizio in copia fotostatica, specie a fronte del generico disconoscimento di controparte.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

E’ principio consolidato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n. 23902/17; così n. 20444/19 ed altre).

Quanto all’efficacia probatoria della copia fotostatica, si è inoltre affermato (tra le più recenti, Cass. 23426/20) che: “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonchè della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa dello stesso)”.

Nel caso qui in esame, la commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare, nell’annullare l’iscrizione ipotecaria, che il concessionario non aveva prodotto in giudizio la copia integrale della cartella e che, per altro verso, questa incombenza (erroneamente ritenuta essenziale) non poteva essere supplita dalla allegazione degli estratti di ruolo (in quanto atti meramente interni all’amministrazione) e delle relate di notifica (in quanto in copia fotostatica).

Sennonchè, in base all’indirizzo su riportato, le modalità della notificazione, con previsione di consegna di un unico documento con matrice d’origine, erano tali da far ritenere che il contribuente avesse ricevuto la cartella nella sua integrità; inoltre, la circostanza che le relate di notificazione (recanti gli estremi identificativi della cartella) fossero state prodotte in copia fotostatica (con attestazione di conformità del concessionario) non ne escludeva di per sè ogni efficacia probatoria, tanto più a fronte della mancata deduzione da parte del contribuente di specifici e verificabili profili di difformità dall’originale.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che, ferma l’idoneità della prova dell’avvenuta regolare notificazione della prodromica cartella di pagamento, il ricorso introduttivo del C. era inammissibile perchè volto a censurare, non l’iscrizione ipotecaria per vizi propri di questa, ma la prodromica cartella, non opposta a tempo debito.

p. 3.2 Anche questo motivo è fondato nei termini che seguono.

Si deve fare qui applicazione dell’indirizzo, parimenti consolidato, secondo cui: “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Cass. 21533/17; così, tra le altre, più di recente, Cass. n. 12883/20).

Ne deriva che la commissione tributaria regionale non poteva dare ingresso a motivi di opposizione concernenti la pretesa tributaria ed i requisiti formali e sostanziali della cartella prodromica, dovendo limitarsi ai motivi di opposizione (gli unici ammissibili D.Lgs. n. 546 del 1992 ex artt. 19 e 21) concernenti i vizi propri dell’iscrizione ipotecaria.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, esaminerà i motivi di opposizione (da essa implicitamente ritenuti assorbiti) specificamente concernenti gli asseriti vizi propri dell’iscrizione ipotecaria.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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