Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15938 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Filtrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

M.P. Immobiliare s.a.s. di Poderini Paolo & C, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante P.P.,

rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato PAZZAGLIA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Domenico Bonaiuti in Roma, via R.

Grazioti Lante n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/3/2007 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata il 7 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente l’avv. Marchetti A.;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo

Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 114/3/07 del 7.12.2007 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato Tatto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti s.a.s. M.P. Immobiliare di Poderini Paolo & C. per indebito rimborso dell’iva relativa all’anno 1999, avendo ritenuto il giudice di secondo grado che, consistendo il fatto contestato nell’avere la contribuente ottenuto un rimborso non dovuto dell’iva, l’Ufficio non potesse legittimamente applicare la sanzione prevista per la diversa ipolesi di omesso o insufficiente versamento dell’imposta;

letto il controricorso della società intimata;

rilevato che la relazione redatta ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale e notificata alle parti:

considerato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l’appello dell’Ufficio sulla base di un’eccezione – l’essere stata applicata una sanzione prevista per un fatto (il mancato o insufficiente versamento dell’imposta) diverso da quello addebitato alla contribuente – nuova, in quanto sollevata dalla contribuente soltanto con Patto di costituzione in appello:

ritenuto che il motivo è improcedibile per inosservanza del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando depositati, con il ricorso per cassazione, gli atti processuali su cui il mezzo formulato si fonda, rappresentati, nella fattispecie, dal ricorso di primo grado e dall’atto di costituzione in appello della società contribuente, dal cui confronto soltanto è possibile desumere l’asserita novità della contestazione accolta dal giudice di secondo grado e quindi l’esistenza della violazione denunziata;

che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 3, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la sanzione applicata senza considerare che l’ottenimento di un rimborso iva in tutto o in parte non spettante per mancanza dei presupposti di legge equivale, nella sostanza, ad un tardivo pagamento;

che il motivo è infondato tenuto conto che proprio il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3) preclude all’Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell’imposta ali “ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l’evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi, apparendo sufficiente al riguardo riflettere sulla circostanza che, in quello considerato, il fatto che sarebbe sanzionato appare riconducibile non già ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell’Ufficio, che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto;

che, pertanto, il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di giudizio, ravvisandosi giusti motivi nelle ragioni della decisione adottata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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