Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15937 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.R., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Vincenzo Barbiera, con lo

domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo, n. 45, presso lo studio

dell’Avv. Luigi Matteo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Salvatore Modica;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – D.G.R. ha chiesto l’annullamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (OMISSIS), deducendo: 1) la nullità della Delib. commissariale 27 giugno 2006, n. 11 che, nell’individuare sul territorio cittadino alcune zone di parcheggio a pagamento (delimitate dalle strisce blu), non aveva al contempo previsto zone di “libero parcheggio” nelle immediate vicinanze del luogo dove l’automobile della ricorrente era stata lasciata in sosta senza la scheda di pagamento; 2) l’assoluta carenza di potere dell’organo accertatore (ausiliario del traffico).

Il Giudice di pace di Palermo, con sentenza in data 15 marzo 2010, ha rigettato il ricorso, ritenendo provata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’individuazione di zone di libero parcheggio nelle immediate vicinanze del luogo ove era stata parcheggiata l’auto della D.G., e considerando legittimato all’accertamento della violazione l’ausiliario del traffico che vi aveva provveduto.

2. – Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 20 luglio 2012, ha rigettato l’appello della D.G.: dichiarando inammissibili i profili di illegittimità della Delib. commissariale 27 giugno 2006, n. 11, istitutiva dei parcheggi a pagamento nel Comune di Palermo, prospettati in grado di gravame, in quanto diversi da quelli esplicitati in primo grado; e respingendo il motivo sul difetto di rappresentanza processuale del Sindaco del Comune di Palermo.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale la D.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2013, sulla base di due motivi.

Il Comune di Palermo vi ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 437 c.p.c..

Nonostante il giudizio di appello sia stato introdotto con atto di citazione e sia stato istruito e deciso secondo le norme dettate dal codice di procedura civile in materia di appello davanti al Tribunale ordinario, il giudice del gravame per dichiarare inammissibili i nuovi (rispetto a quelli esplicitati in primo grado) profili di illegittimità della delibera commissariale istitutiva del piano della sosta tariffata a Palermo – avrebbe erroneamente fondato la decisione applicando al caso di cui si controverte un articolo – il 437 c.p.c. – relativo alle impugnazioni in materia di rito del lavoro.

Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe spiegato quali siano i profili di illegittimità della delibera che la ricorrente avrebbe introdotto per la prima volta in appello.

In ogni caso, la ricorrente non avrebbe introdotto nuovi elementi di contestazione della legittimità della delibera commissariale: i motivi di appello reiterano, pedissequamente, le domande spiegate in primo grado, con le medesime ragioni di fatto e di diritto. Si sarebbe di fronte ad una mera modifica della domanda originaria, resa necessaria al fine di rendere la pretesa più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale originariamente richiesto e, per altro verso, di una domanda implicitamente contenuta in quella con la quale la ricorrente aveva richiesto la nullità del verbale di accertamento. La richiesta di disapplicazione della delibera commissariale non sarebbe altro che un’imprescindibile premessa della pronuncia di nullità del verbale di accertamento.

1.1. – Il motivo è infondato.

Al di là dell’inesatto riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 437 c.p.c. (disposizione, questa, ratione temporis inapplicabile, posto che il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, essendo stato instaurato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, era soggetto, e si è concretamente svolto secondo il rito ordinario, e non secondo il rito del lavoro); tuttavia la sentenza è immune da errori giuridici, essendo la medesima soluzione – divieto dei nova in appello – ricavabile dall’art. 345 c.p.c..

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1, 16 aprile 2003, n. 6013), nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, è inammissibile il motivo di appello con il quale il ricorrente integri le ragioni di annullamento originariamente svolte nel ricorso introduttivo di primo grado, o per la prima volta deduca una ragione di opposizione della quale il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla L. n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’istanza demolitoria dell’atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti.

E nella specie risulta che, mentre con l’atto di opposizione dinanzi al Giudice di pace la D.G. ha addotto, a sostegno della richiesta di disapplicazione dell’atto presupposto (delibere del Comune di Palermo in materia di parcheggi a pagamento del centro cittadino), la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 8, (a motivo della mancata predisposizione di adeguate aree di parcheggio non soggette a tariffazione delle immediate vicinanze delle zone blu) nonchè la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 6, (erroneo collocamento delle aree di parcheggio soggette a tariffazione all’interno della carreggiata); con l’atto di appello la D.G. ha lamentato un nuovo e diverso motivo di illegittimità delle delibere, ossia la mancata indicazione delle “valutazioni oggettive” e delle “ragioni” “che hanno portato il Comune ad individuare le singole aree” destinate “alla sosta tariffata”, nonchè dei “criteri utilizzati per commisurare il numero dei parcheggi al fabbisogno effettivo della popolazione e alle esigenze dei residenti”. Questo ulteriore motivo di illegittimità della delibera non poteva trovare ingresso nel giudizio di gravame: ed esattamente il Tribunale ha richiamato il divieto dei nova in appello per dichiararlo inammissibile.

Dove, invece, ha errato il Tribunale a ritenere applicabile il divieto dei nova è con riguardo all’altra ragione di illegittimità dell’atto amministrativo presupposto evocata con l’atto di gravame, consistente nell’avere le dette delibere previsto il pagamento per la sosta delle automobili anche in aree collocate all’interno della carreggiata. Sotto questo profilo, la censura articolata con l’appello è la riproduzione di quanto già dedotto dalla D.G. con il ricorso introduttivo al Giudice di pace, là dove era stato prospettato il collocamento delle aree di parcheggio a tariffazione all’interno della carreggiata, in violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 6.

Sennonchè, l’omesso esame di quest’ultima censura da parte del Tribunale non si risolve in una ragione di accoglimento del presente ricorso, e ciò in quanto, essendo la doglianza del privato erronea in punto di diritto, è sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663), la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo.

E nella specie l’insussistenza della lamentata violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 6, deriva dalla circostanza che – come già affermato da questa Corte in una analoga vicenda (Sez. 1, 23 aprile 2007, n. 9676) – per il fatto stesso che l’Amministrazione ha destinato alla sosta parte della strada, essa ha escluso, di fatto e di diritto, che i relativi spazi facessero parte della carreggiata, da intendersi ragionevolmente come quella parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, detratte, quindi, le aree destinate alla sosta.

2. – Con il secondo motivo, condizionato all’accoglimento del primo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c., chiede che venga cassata la sentenza d’appello nella parte in cui la condanna al pagamento delle spese.

2.1. – Il motivo è privo di autonomia, essendo un nuovo regolamento delle spese dei gradi di merito prospettato soltanto in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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