Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15937 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15937 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1299-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SANTICCIOLI SIMONETTA;
– intimata avverso la sentenza n. 193/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 22.9.2010, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 11/07/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bari ha accolto l’appello della di Santiccioli Simonetta -appello proposto
contro la sentenza n.68/04/2008 della CTP di Arezzo che aveva respinto il ricorso
della predetta contribuente- ed ha così annullato il provvedimento di diniego di
condono adottato sulla premessa che la richiesta di adesione alla definizione ex art.9bis della legge n.289/2002 non potesse considerarsi accoglibile per non essere stato
tempestivamente effettuato il versamento della terza rata del debito rateizzato,
versamento che avrebbe avuto scadenza il 30.11.2004 e che era stato effettuato il
6.12.2004;
La CTR adita ha ritenuto che l’omesso o il tardivo pagamento delle rate successive
alla prima non determinino l’inefficacia della definizione e perciò la Commissione ha
ritenuto che si possa ricondurre il caso in esame all’ambito applicativo dell’art.14 del
DPR n.602/1973 ai sensi del quale il ritardo è soggetto a sanzione amministrativa pari
al 30% dell’importo che non viene versato ovvero del 1 5% ove il ritardo sia inferiore
a giorni 30;
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo;
L’intimata non svolto attività difensiva;
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione
dell’art.9.bis della legge n.289/2002 anche in relazione all’art.37 comma 44 del D.L.
4.7.2006 n.223, ai sensi dell’art.360 n.3 cpc”) la ricorrente si duole in sostanza che il

A-q

letti gli atti depositati

giudice di appello abbia ritenuto irrilevante il tardivo pagamento della terza rata
dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del
provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei
pagamenti ritardati o omessi.
Il motivo è fondato e da accogliersi.

fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che:” In tema di condono
fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui all’art.9 bis della legge 27
dicembre 2002, n. 289 il contribuente che abbia provveduto al versamento delle
somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto (nella specie, di un
giorno), non sia giustificato. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10309 del 03/05/2013).
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai
predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicché poi la Corte potrà decidere la
controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 20 ottobre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della
compensazione, atteso che la materia controversa è stata regolata solo con recente
soluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Spese di lite

Invero, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di

compensate per tutti i gradi.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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