Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15936 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. I, 24/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 24/07/2020), n.15936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8930/2016 proposto da:

Biotonique, in persona del titolare M.D., domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Defilippi,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento M.D., in persona del Curatore Fallimentare

T.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia 30,

presso lo studio dell’avvocato Gizzi Fabrizio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Menoni Renzo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ILLY caffè S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 389/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3.3.2016, ha respinto il reclamo proposto da M.D., titolare della ditta individuale Biotonique, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Parma, su ricorso di Illycaffè s.p.a., previa declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva proposta dall’imprenditore.

La corte del merito ha ribadito che la domanda di concordato era inammissibile, in quanto il debitore non aveva depositato in cancelleria, nei termini assegnatigli, nè la documentazione prevista dalla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3 (limitandosi a trasmettere via pec al Commissario giudiziale dei meri partitari dai quali non emergeva la situazione finanziaria dell’impresa) nè la somma di Euro 5000 determinata per le spese di procedura (richiedendo una proroga a tal fine, a termine già scaduto, e poi depositando la minor somma di Euro 300,00); ha ritenuto che il tribunale, in assenza di “giustificati motivi”, avesse correttamente rigettato la domanda di proroga del termine avanzata da M.; ha infine rilevato che, secondo quanto risultava dalla domanda di concordato, i debiti del reclamante superavano di gran lunga la soglia di Euro 30000,00 di cui alla L. Fall., art. 15, ammontando ad Euro 857.000,00.

M.D. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, cui il curatore del Fallimento Biotonique resiste con controricorso, con il quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per l’invalidità della procura speciale, priva di data, rilasciata dal ricorrente su foglio separata.

Illy Caffè s.p.a. non svolge attività difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

1) Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161 e artt. 115 e 166 c.p.c.. In particolare, il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia reso una motivazione apparente, omettendo di specificare i motivi di inammissibilità della proposta concordataria, senza concedergli la possibilità di presentare il piano di ristrutturazione, e che non abbia espletato la benchè minima istruttoria.

2) Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161, comma 6, per non aver il giudice concesso la proroga richiesta per la presentazione del piano di ristrutturazione aziendale, giustificata dalla necessità di ricostruire uno stato patrimoniale particolarmente complesso e articolato.

3) Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4, per aver il giudice respinto le istanze, presentate in considerazione della situazione di notevole difficoltà economica in cui versava l’impresa, di rideterminazione della somma necessaria per le spese di procedura e di dilazione del versamento.

4) Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 163, comma 2, n. 3 e della L. Fall., art. 28, per aver il Tribunale nominato quale curatore fallimentare lo stesso soggetto nominato quale Commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo, nonostante l’incompatibilità dei due incarichi.

5) L’eccezione pregiudiziale di rito svolta dal controricorrente è infondata, posto che la procura speciale, benchè rilasciata da M. su foglio separato, allegato al ricorso, privo di data, è stata espressamente conferita per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, di cui sono specificati data di emissione e numero, ed è quindi necessariamente posteriore all’emissione della provvedimento impugnato.

6) Ciò premesso, tutti i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili.

6.1) Il primo lamenta un insussistente vizio di motivazione del capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato, ignorandone, per contro, le rationes decidendi, fondate sul disposto della L. Fall., art. 163, u.c. e L. Fall., art. 161 comma 6, che, rispettivamente, prevedono la revoca dell’ammissione e la pronuncia di inammissibilità del concordato con riserva nel caso, verificatosi nella specie, di mancato rispetto dei termini assegnati dal tribunale per il deposito della somma fissata per le spese della procedura e per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.

6.2) Il secondo, oltre ad essere rivolto contro una sola delle ragioni sottese alla pronuncia, è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto deduce in via meramente assertiva, e in contrasto con l’accertamento compiuto dal giudice del merito, che la proroga del termine di cui all’art. 161, comma 6, era giustificata dalla particolare complessità della situazione patrimoniale dell’impresa.

6.3) Il terzo (al di là dell’inammissibilità di una domanda volta ad ottenere la rateazione del versamento del fondo spese) censura una decisione assunta dal primo giudice e neppure contesta l’accertamento della corte territoriale secondo cui il fondo spese non era stato depositato neppure nel termine prorogato, essendosi il debitore limitato a versare per tale titolo la somma di 300 Euro.

6.4) Il quarto, infine, attiene a questione nuova, non introdotta con il reclamo L. Fall., ex art. 18 e comunque estranea alla materia del contendere, posto che dall’ipotizzata incompatibilità fra i due incarichi deriverebbe, eventualmente, la necessità di nominare un nuovo curatore, ma non certo la nullità della sentenza dichiarativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5600,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA